Italia
Stalking su poliziotta, il marito vince al Tar: niente ammonimento
Annullato il provvedimento emesso dal questore I giudici: «Non dimostrata la pericolosità del coniuge»
PISA. Non c'è motivo di allontanare (l'ex) marito da casa. Non è pericolo per la (ex) moglie. O comunque la sua pericolosità non è stata dimostrata in alcun modo. Per queste ragioni, il Tar della Toscana annulla l'ammonimento del questore di Pisa, un provvedimento emesso a giugno del 2014 per tutelare l'incolumità di una donna, una poliziotta, che si sentiva minacciata dal coniuge.
L'ammonimento è il primo provvedimento di protezione che la legge sullo stalking mette a disposizione delle donne o di qualsiasi persona si senta (a torto o ragione) minacciata da un partner, presente o passato. Oppure da un'altra persona, conosciuta o sconosciuta. La vicenda affrontata un anno e mezzo fa dalla divisione anticrimine di Pisa è da manuale: una moglie che chiede l'emanazione di un provvedimento di ammonizione per «presunti atti di vessazione» compiuti dal marito già riportati all'autorità giudiziaria. Secondo la segnalazione questi comportamenti avrebbero comportato alla donna «un perdurante stato di ansia e di paura e un fondato timore per l'incolumità propria e di persone a sé vicine, tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita e a richiedere un intervento dell'autorità affinché cessino tali condotte». Il marito, però, impugna questo ammonimento davanti al Tar in quanto atto amministrativo. E non si limita a questo: chiede anche alla moglie un risarcimento «per danni alla salute» calcolato (in via provvisoria) in 50.000 euro, a causa dei disagi provocati con questa segnalazione.
Il fatto è che la questura di Pisa, dopo essersi costituita nel ricorso, non presenta alcuna controdeduzione. Così il Tar a febbraio decide di accogliere la sospensiva dell'ammonimento del questore, in attesa di pronunciarsi nel merito del ricorso. In attesa di prendere una decisione, dunque, consente di nuovo al marito di avvicinarsi alla casa matrimoniale e alla moglie, malgrado in più occasioni la polizia sia intervenuta per sedare liti familiari. Ma il Tar evidenzia che che gli interventi effettuati dalle pattuglie il «16 febbraio, il 15 e 17 giugno 2014 (nel primo caso su richiesta del marito) documentano una situazione di conflittualità familiare a non l'adozione di comportamenti persecutori da parte del marito». Inoltre, aggiunge il Tar le «presunte vessazioni poste in essere dal ricorrente trovano conferma solo nelle dichiarazioni della moglie», ma soprattutto apparirebbe «scarsamente credibile che tali minacce possano aver esplicato effetti su una persona che per effetto della propria persona (assistente della polizia di Stato) deve presumersi in grado di fronteggiare adeguatamente simili comportamenti».
In altre parole, siccome la donna è una agente di polizia dovrebbe essere in grado da sola di difendersi da eventuali minacce, vere o presunte che siano, da parte del marito. Non avrebbe bisogno di un provvedimento del questore per essere tutelate. Poi, c'è il problema che queste minacce non sono sufficientemente provate. La pen driver su cui le avrebbe registrate non è sufficiente.
Non basta perché «non risulta essere stato effettuato alcun approfondimento istruttorio, pur essendovi nell'esposto presentato dalla signora elementi suscettibili di obiettivo approfondimento». Quindi, la donna denuncia situazioni che potrebbero configurarsi come pericolose, ma siccome non sono state indagate, allora il provvedimento a sua tutela viene fatto decadere. Tanto più che «l'indubbio carattere di urgenza del procedimento (l'ammonimento del questore) non esclude per nulla l'obbligo, desumibile dai principi generali in materia di corretta amministrazione, di acquisire, ove possibile, riscontri obiettivi delle affermazioni contenuti negli esposti».
Oltretutto - prosegue il Tar - manca l'accertamento «obiettivo, in ordine alla questione centrale, del diritto dell'ex marito di accedere alla casa di abitazione, in considerazione degli accordi di separazione intervenuti fra i legali delle parti nelle more della formalizzazione della separazione legale».
Insomma, l'altro problema che è stato trascurato è di capire se il marito - accusato (ma solo dalla moglie) di minacce - aveva diritto di frequentare la casa della ex compagna, in attesa di formalizzare la separazione. A quale scopo non è dato capire, ma la questione è considerata centrale. Almeno quanto il fatto (incontrovertibile) che le «amministrazioni resistenti (la questura e il questore di Pisa) non siano state in grado di esibire documentazione idonea a dimostrare la pericolosità del marito e gli atti di vessazione nei confronti della moglie». In compenso, il Tar riconosce che neppure il marito sia stato in grado di dimostrare di aver subìto danni dalla segnalazione della ex moglie e dall'ammonimento del questore. Per cui gli nega i 50.000 euro di risarcimento per i danni da salute, ma condanna le amministrazioni resistenti a pagargli 4.000 euro.
Ilaria Bonuccelli
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