Sicurezza
Ecco perché i tifosi hanno voce in capitolo
L’articolo 9 dello Statuto dell’Ac Pisa fu scritto per garantire la trasparenza
PISA. La questione dell’esercizio o meno del diritto di prelazione delle quote del Pisa (qualcuno le chiama azioni ma sbaglia: l’Ac Pisa 1909 è una Srl, ovvero società a responsabilità limitata, e non una Spa, ovvero società per azoni) non è un aspetto meramente formale, soprattutto se i tempi per la cessione sono stretti.
L'Ac Pisa 1909 appartiene per il 99% delle quote al presidente Carlo Battini e per l'1% al Comitato Vecchio Cuore Nerazzurro: in pratica è la quota che la città si riservò nel 2009 dopo aver rifondato il calcio a Pisa dalle ceneri del Pisa Calcio di Covarelli e Pomponi, fallito e scomparso.
Di questo comitato, presieduto a dall'avvocato Andrea Bottone, fanno parte diverse componenti del tifo pisano fra le quali la Curva Nord e il Centro coordinamento.
A norma dell'articolo 9 dello statuto del club, se un socio intende vendere le sue quote ha l'obbligo di avvisare gli altri soci, i quali hanno trenta giorni di tempo per decidere se esercitare il loro diritto di prelazione oppure se lasciarlo cadere, dando quindi efficacia alla cessione di quelle quote.
Per la precisione, il punto B dell’articolo 9 stabilisce che «In caso di trasferimento per atto tra vivi le quote prima di poter essere liberamente trasferite, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. Il socio che intenda cedere la propria quota, o parte di essa, dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento... indicando l'entità della quota che si intende trasferire, il nominativo completo dell'acquirente, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento, ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento; nella medesima comunicazione il socio stesso dovrà altresì richiedere che l'Assemblea esprima il proprio gradimento in riferimento alla cessione di quota da effettuare». Entro 30 giorni l'Amministratore del club «dovrà dare notizia del trasferimento proposto a ciascun socio, mediante lettera raccomandata».
E ciascun socio dovrà comunicare entro 30 giorni «se intenda esercitare il diritto di prelazione ed entro quali limiti e, in caso di esercizio di detto diritto, indicare altresì il prezzo di vendita ed eventuali altre condizioni; in mancanza di talecomunicazione entro il termine sopra indicato, esso si considererà rinunciante».
In caso di conferma di accettazione, il trasferimento potrà essere perfezionato fra le parti interessate, salvo il gradimento dell’assemblea; qualora nessun socio eserciti la
prelazione la quota è liberamente trasferibile. (a.sc.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
