Il Tirreno

Pisa

La Procura non molla: «Logli colpevole»

di Pietro Barghigiani
La Procura non molla: «Logli colpevole»

Presentato il ricorso in Cassazione contro il proscioglimento. «Il giudice è andato oltre esprimendo un giudizio di merito»

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PISA. La Procura chiede alla Cassazione di annullare la sentenza di proscioglimento nei confronti di Antonio Logli per i reati di omicidio volontario e distruzione di cadavere. È stato il procuratore facente funzioni, Antonio Giaconi a formalizzare ieri il deposito dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” pronunciata il 6 marzo dal gup, Giuseppe Laghezza. Un verdetto che ha evitato al marito di Roberta Ragusa, l’imprenditrice scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, un processo in Corte d’Assise che, invece, la Procura vuole celebrare dicendosi certa della colpevolezza dell’uomo. Alla richiesta della Procura pisana si è affiancata quella della Procura generale di Firenze. Se la Suprema Corte dovesse accogliere i ricorsi, il caso finirebbe sul tavolo del gup, Elsa Iadaresta, chiamata a valutare la richiesta di rinvio a giudizio con una nuova udienza come quella del 6 marzo. I tempi per avere notizie da Roma non saranno brevi. Si stimano tra la fine dell’anno e l’inizio del 2016.

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I 4 motivi del ricorso. Il ricorso si basa su quattro pilastri che, nelle intenzioni dell’accusa, dovrebbero smontare il proscioglimento di Logli. Le contestazioni riguardano l’eccesso di motivazioni del gup che sarebbe andato oltre la disamina richiesta in sede di udienza preliminare; non aver valutato in maniera approfondita una serie di elementi sostenuti dall'accusa anche a livello testimoniale; non aver chiarito su quali riscontri si possa sostenere che, pur in assenza del corpo, la donna possa considerarsi viva; aver ritenuto il processo incapace di poter aggiungere ulteriori elementi probatori.

Anticipato il giudizio di merito. Per la Procura il gup «ha esorbitato dai suoi poteri, procedendo ad una valutazione di merito del materiale probatorio acquisito e così esprimendo un giudizio di colpevolezza dell'imputato, anziché limitarsi a valutare se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

Fatti omessi o non approfonditi. C’è poi l’aspetto delle prove portate dagli investigatori. Il giudice per l’accusa ha «omesso una valutazione globale del compendio indiziario, limitandosi ad un'analisi meramente parcellizzata e atomistica degli indizi, nonché omettendo, anche a causa di tale metodo errato, di verificare se le fonti di prova si prestassero a soluzioni alternative e aperte».

Il teste Gozi. Il perno dell’accusa è Loris Gozi, il giostraio che sostiene di aver visto Logli in auto la notte tra il 13 e il 14 gennaio in via Gigli. Il gup non gli crede. La Procura argomenta così l’utilizzabilità del teste. «Quanto, per esempio, alla divergenza riguardante il tipo di auto vista dal Gozi ferma su via Gigli, inizialmente indicata dallo stesso in una Citroën C3 e, successivamente, in una Ford Sw con il Logli al posto guida, risulta come il Gozi ne abbia dato convincenti ed esaustive spiegazioni: egli fu indotto dalla moglie e da altri familiari a non rivelare agli inquirenti i fatti nella loro integralità, volendo evitare di rimanere coinvolti nella vicenda».

I graffi di Logli. Nel ricorso viene sottolineato che il giudice «ha completamente sottovalutato la circostanza che il Logli si presentava il giorno successivo alla scomparsa della moglie con graffi sulla fronte e sulle mani, sull'origine dei quali dava spiegazioni contraddittorie, graffi possibile conseguenza del litigio avvenuto in via Gigli con la Ragusa; nonché la stessa condotta del Logli, che, tra tutti i residenti di via Gigli, e abitanti di San Giuliano, si era presentato esclusivamente presso la famiglia Gozi e per ben due volte (mattina e pomeriggio), con una foto della moglie per chiedere se nel corso della notte avessero visto o sentito qualcosa, condotta non altrimenti spiegabile se non per accertarsi se fosse stato visto o sentito mentre litigava con la moglie nel corso della notte e, sulla base di queste informazioni, orientare la sua condotta successiva (in particolare stabilire cosa dire nella denuncia di scomparsa)».

La fine di Roberta. Per la Procura Roberta è stata uccisa. Il gup sostiene che non ci sono le prove dimostrarlo, né che sia morta. «Se è impraticabile l'ipotesi alternativa dell'allontanamento volontario si legge nel testo – sono anche da scartare in radice le numerose segnalazioni dell'esistenza in vita della Ragusa».

Il dibattimento non sarebbe inutile. Non è vero, sostiene la Procura, che la «insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti non sia superabile in giudizio» come prospetta il gup. «La sentenza è altresì viziata nella parte in cui il gup non spiega compiutamente le ragioni della non superabilità di quegli elementi di prova dallo stesso giudicante ritenuti ambigui e contraddittori. Il gup non considera ad esempio, la possibilità, di effettuare in sede dibattimentale esperimenti giudiziali sul luogo dei fatti per accertare le distanze da cui sono stati osservati gli eventi narrati, la possibilità di udire a certe distanze l'urlo di una donna nel silenzio della notte. Né, infine, considera l'utilità dell'esame, nel contraddittorio delle parti, di quei testi legati da rapporti affettivi e familiari con l'imputato (familiari e Sara Calzolaio), che potrebbero rivelare circostanze ancora ignote».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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