Il Tirreno

Pisa

SOLDI E TRIBUNALI

Fallita la Sviluppo Navicelli Spa

Pietro Barghigiani
Un'aula di Tribunale
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Un'aula di Tribunale

La società aveva venduto per 22.000.000 di euro i terreni dove ora sorge Ikea

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PISA. Sentenza di fallimento per la Sviluppo Navicelli Spa, la società che ha venduto i terreni su cui Ikea ha costruito il suo megastore e che ancora dispone di centinaia di migliaia di mq nell’area della darsena pisana. La Procura della Repubblica ha aperto d'ufficio un fascicolo.

Su istanza di due creditori, la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale, sezione fallimentare, per «manifesta insolvenza, desumendosi in modo evidente dagli atti l’incapacità della società debitrice a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni».

Il Tribunale ha nominato come curatore il commercialista Maurizio Roventini, mentre il giudice delegato alla procedura è il dottor Giovanni Zucconi. L’operazione nell’area dei Navicelli per l’arrivo del colosso dell’arredamento aveva attirato le attenzioni della Corte dei conti. Al centro della procura contabile l’eventuale danno erariale che il Comune poteva aver subito dalla vendita dei terreni alla Sviluppo Navicelli Spa che dopo aver comprato a 50 euro a mq rivende a Ikea a 243 euro a mq per un incasso di circa 22.000.000 di euro.

Quelle aree erano state stimate nel 2006, ma gli importi, con gli interessi, sono stati saldati nel 2012. Per l’area di via Mezzanina Sviluppo Navicelli paga 765.600 euro il giorno prima che il consiglio comunale approvi la variante urbanistica con cui viene dato il via libera a Ikea. Nel dispositivo della sentenza di fallimento si fa riferimento a operazioni «realizzate per fronteggiare una complessa situazione debitoria». Per dare l’idea della crisi di liquidità della Sviluppo Navicelli, i giudici sottolineano che persino un assegno di 15.000 euro è andato in protesto. L’esame dello stato passivo è stato fissato a ottobre.  I giudici hanno chiesto al curatore fallimentare di riferire "urgentemente e dettagliatamente su fatti costituenti reato, sulla sussistenza delle condizioni per l'esercizio di azioni revocatorie, di simulazione e di responsabilit a mente dell'articolo 146 della legge fallimentare".

 

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