Attenzione
Multe, dopo cinque anni non si paga
Il giudice di pace: la prescrizione delle cartelle della Sepi non è decennale
PISA. Per quanto tempo è valida una cartella di pagamento successiva a una multa non pagata? L’avvocato Isabella Sardella ha ottenuto nei giorni scorsi l’annullamento di una cartella emessa da Equitalia per conto di Sepi Spa, per la quale era già maturato il termine di prescrizione. Che secondo questa sentenza è di cinque anni dall’ultimo atto interruttivo e non di dieci, come vorrebbe la Sepi. L’ultimo atto infatti era datato 2006.
«In particolare, - afferma l’avvocato, - il giudice di pace Ceccarini ha fatto propri i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile 12263/2007) che è intervenuta sulla questione della prescrizione di un credito in forza del quale è stata notificata un'ingiunzione amministrativa di pagamento, stabilendo che l'ingiunzione fiscale, quale atto amministrativo, è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 del codice civile ai fini della prescrizione».
Ne consegue che «l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito è soggetta, non al termine decennale di prescrizione - così come asserito da Equitalia e Sepi - bensì a quello proprio della riscossione del credito portato dall'ingiunzione, nella specie sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e, quindi, al termine quinquennale».
L’opposizione alla cartella di pagamento riguardava una multa stradale risalente addirittura al 2001 e il pagamento richiesto era di 248 euro. L’automobilista, difeso dall’avvocato Sardella, affermava che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione, ovvero un’ingiunzione amministrativa di pagamento notificatale il 9 ottobre 2006, aveva ormai perso ogni valore.
Per Equitalia e Sepi invece questa era ancora valida, e alcune sentenze di altri giudici di pace di Pisa affermano che la prescrizione di questi atti è decennale. Ma, spiega il giudice Ceccarini, «la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata».
Infatti, «se a partire dalla notifica della cartella esattoriale occorre fare riferimento a un termine di prescrizione decennale, sulla scorta della giurisprudenza citata, non altrettanto può automaticamente dirsi per gli atti precedenti, come nel caso di specie dove l'ultimo atto interruttivo della prescrizione non è costituito da un atto giudiziario ma da un atto amministrativo, e cioè l'ingiunzione amministrativa di pagamento (chiamata anche ingiunzione fiscale).
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