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Divorzi semplificati primi casi in Comune

Divorzi semplificati primi casi in Comune

PISA. Modalità semplificate e meno spese (16 euro) per separazioni e divorzi davanti all’ufficiale di stato civile. Una legge, la 162/2014, approvata dal Parlamento alla fine del 2014 rende possibile...

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PISA. Modalità semplificate e meno spese (16 euro) per separazioni e divorzi davanti all’ufficiale di stato civile. Una legge, la 162/2014, approvata dal Parlamento alla fine del 2014 rende possibile una procedura più snella davanti all’ufficiale di stato civile, nei casi in cui non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Invariati i presupposti per presentare domanda: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge.

Dall’entrata in vigore della normativa, a Pisa sono cinque le separazioni già concluse secondo la nuova procedura, tre sono in attesa di conferma, quattro in calendario; tre i divorzi già conclusi (richiesta e conferma), due divorzi richiesti con conferma già programmata e un divorzio in calendario; due sono stati gli accordi negoziali di separazione trascritti e uno per divorzio.

Come funziona la procedura? Occorre rivolgersi all’ufficiale di stato civile (all’ufficio matrimoni dello stato civile del Comune di Pisa), di persona o per telefono (050910265/230) per fissare un appuntamento. Stipulato l’accordo di separazione o divorzio i coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile per la conferma.

Il Comune competente è quello di residenza di uno dei coniugi, oppure quello in cui è stato celebrato il matrimonio oppure quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio. Il giorno concordato, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. Sarà quindi compilato e sottoscritto l’accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma, non prima però di 30 giorni.

Anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti è possibile la procedura, ma la nuova legge prevede che in questo caso i coniugi siano assistiti da uno o più avvocati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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