La manifestazione
Il codice civile: illecito extracontrattuale e obbligo di custodia delle strade
Secondo il giudice pisano, le circostanze che hanno causato i disagi agli automobilisti che poi hanno fatto causa alla Provincia appaiono inquadrabili maggiormente nel quadro di quanto previsto dall’a...
Secondo il giudice pisano, le circostanze che hanno causato i disagi agli automobilisti che poi hanno fatto causa alla Provincia appaiono inquadrabili maggiormente nel quadro di quanto previsto dall’articolo 2043 del codice civile piuttosto che nel contesto dell'articolo 2051 dello stesso codice, anche se «tale qualificazione non appare determinante».
L’articolo 2043 del codice civile dispone il risarcimento dei danni per fatto illecito, ovvero la cosiddetta responsabilità extracontrattuale : «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
L’articolo 2051 disciplina invece il danno cagionato da cosa in custodia (come le strade di cui un ente pubblico può essere titolare): «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
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