Il Tirreno

Pisa

Perde il lavoro, ma l’assicurazione non paga

Un operaio va dal giudice e viene condannato alle spese processuali: era stato licenziato per giusta causa

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PISA. In tempi di crisi, l’assicurazione privata che consente un indennizzo in caso di perdita del lavoro è attraente. Però... non funziona sempre: bisogna stare molto attenti a quali siano le condizioni e le clausole della polizza.

Il giudice di pace Mario Casella ha rigettato (sentenza 377/2014) la domanda di un operaio pisano nei confronti di Poste Assicura, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali (870 euro più Iva e Cpa).

L’operaio aveva chiesto un indennizzo di 3500 euro all’assicurazione, dopo essere stato licenziato dalla ditta in cui lavorava; l’Assicurazione, difesa dagli avvocati Gasparini e Ciancaglini, riteneva la domanda «infondata in fatto ed in diritto e priva dei presupposti necessari al suo accoglimento».

Dopo il vano tentativo del giudice di arrivare a una conciliazione, il magistrato ha concluso per l’infondatezza della richiesta di indennizzo.

Il giudice di pace osserva infatti nella sentenza che «la polizza assicurativa relativa al contratto di finanziamento stipulata dall'attore con la socierà Poste Assicura spa è regolata dalle condizioni, tra l'altro allegate al giudizio da lui stesso».

Queste prevedono una particolare forma di garanzia nel caso in cui l'assicurato, quale lavoratore dipendente, rimanga privato del lavoro.

«Tale condizione richiama però espressamente i successivi articoli»: e una delle condizioni "esclusioni" prevede i casi in cui non opera la copertura assicurativa e, tra essi, sia il caso di licenziamento dovuto a giusta causa, sia a quello dovuto a motivi disciplinari, sia l'ipotesi di risoluzione consensuale. Nel caso esaminato, l’uomo era stato licenziato dopo un procedimento disciplinare, trovando successivamente un accordo con la ditta per trasformare il licenziamento in risoluzione consensuale.

«La normativa contrattuale - afferma il giudice Casella - non si presta ad una diversa interpretazione, dovendosi rilevare che, altrimenti, sarebbe risarcibile qualsiasi interruzione del rapporto lavorativo anche volontaria, e ciò in netto contrasto con quanto pattuito e sottoscritto. La domanda attrice deve pertanto essere rigettata».

Il magistrato quindi ha dato ragione all’assicurazione rigettando la domanda del cliente e condannando quest’ultimo l'attore al pagamento delle spese processuali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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