Proteste
Stalli blu e multe Quando il giudice può annullarle
A Pisa il prolungamento della sosta rimane punibile ma in molti casi si può ricorrere contro la sanzione
PISA. In questi giorni è tornato di stringente attualità il tema della possibile illegittimità delle multe dei “vigilini” nei confronti degli automobilisti che lasciano la vettura negli stalli blu più a lungo di quanto consentano il grattino o lo scontrino del parchimetro.
Come abbiamo riferito nell’edizione di due giorni fa, un parere del Ministero delle infrastrutture, datato di 4 anni, “consiglierebbe” in tali casi ai Comuni di esigere solo un’integrazione del pagamento, anziché una sanzione. Il Comune di Pisa ha già risposto però che le multe sono valide.
In termini pratici, che speranza ha il cittadino di farsi annullare la multa, se decide di ricorrere? Sottoponiamo ai nostri lettori alcuni casi esemplari, raccolta negli ultimi anni e già pubblicati su queste colonne, sulle decisioni prese in merito dai giudici di pace pisani. Con l’importantissima premessa che le sentenze passate non vincolano... i giudici futuri, però possono dare una traccia importante.
Multato mentre dà l'estrema unzione: aveva lasciato l'auto in divieto per confortare un parrocchiano gravemente malato. Chiamato d'urgenza al capezzale di un malato grave per somministrargli l'estrema unzione, il sacerdote, quando è uscito, ha trovato la spiacevole sorpresa di un foglietto rosa sul parabrezza della sua autovettura. Chi ha firmato la multa, la polizia municipale, aveva ragione: il vigile vede un veicolo parcheggiato sul marciapiede e agisce di conseguenza, mica può sapere di chi sia e perché sia stato lasciato lì.
Una volta chiariti i fatti, però, il parroco ha pensato che il Comune avrebbe compreso le sue ragioni e avrebbe ritirato di buon grado la multa. Cosa che invece non si è verificata. Di qui la decisione di contestare la sanzione davanti al giudice di pace, che gli ha dato ragione.
Sanzionato mentre era in fila al parchimetro: multa annullata. Va bene pagare negli stalli blu, ma non posso mica spostare di peso chi mi sta davanti al parchimetro.
Spiegava il ricorrente: «Ho lasciato l'auto nel parcheggio e mi sono recato alla cassa automatica, che oltre a essere poco vicina, era già impegnata da altri utenti: il tempo trascorso tra la sosta e l'esposizione del tagliando acquistato era stato di pochi minuti». L'uomo ha allegato al ricorso il tagliando utilizzato per la sosta nel parcheggio a pagamento, che di per sé non costituisce una valida prova documentale in quanto esso può - ovviamente - essere predisposto anche dopo l'accertamento di una violazione, ma «gli elementi acquisiti in giudizio - ha scritto il giudice accogliendo il ricorso - consentono di ritenere che il veicolo sia stato sprovvisto del ticket per il tempo resosi necessario al conducente per recarsi alla cassa automatica per, attendere che la stessa si liberasse, ritirare il tagliando e ritornare al veicolo. Non si comprende, d'altronde, come l'utente della strada possa fare, non avendo a disposizione altri sistemi di pagamento, per usufruire dei posteggi a pagamento, se non posteggiare l'auto nell'apposito spazio libero ed andare a pagare».
Multa illegittima se è troppo veloce: 10 minuti sono un tempo ragionevole per munirsi del biglietto. Parcheggio, vado al parchimetro a fare il biglietto, torno per metterlo sul cruscotto e... in quei pochi istanti ho già beccato la multa. Se l’ausiliario è ancora lì, posso mostrargli lo scontrino e confidare sulla sua comprensione. O alle brutte fare ricorso al giudice di pace, che con tutta probabilità accoglierà le mie rimostranze e annullerà la sanzione.
Può succedere anche che io non abbia gli spiccioli e debba andare al tabaccaio più vicino per comprare il gratta e sosta o per cambiare i soldi. O semplicemente che faccia una fermata velocissima per comprare le sigarette. Se nel frattempo mi multano, devo pagare o posso scamparla?
A queste domande non c'è una risposta da parte del codice della strada. Una serie di pronunce del giudice di pace, però, sta fornendo un'indicazione chiara: fino a una decina di minuti fra la fermata e il pagamento (o la ripartenza) sono tollerabili, di più no.
Un ricorso è stato rigettato perché «non può essere persa in valida considerazione la motivazione addotta dal ricorrente: la contravvenzione risulta elevata alle 15.53, mentre dalla documentazione prodotta si rileva che il ticket è stato emesso alle 16.07. Per dar modo agli utenti della strada di potersi munire di valido tagliando si è convenuto il tempo massimo di 10 minuti, mentre nel presente caso il ritardo è stato di 14 minuti».
In caso di contrasti è decisiva la testimonianza del "vigilino" . In una circostanza, la multa è stata confermata dopo che l'agente accertatore, sentito come teste, ha dichiarato che «prima che redigessi il verbale sono sicuramente trascorsi più di dieci minuti dall'inizio della sosta; l'opponente prima ha detto che sarebbe subito andato via e poi quando si è reso conto della contravvenzione ha chiesto di toglierla; solo dopo si è recato ad acquistare il "gratta e sosta"». L'agente accertatore, ricorda il giudice, è un pubblico ufficiale: il suo verbale già di per sé gode di fede privilegiata.
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