Il Tirreno

Pisa

Multe, le ingiunzioni Sepi scadono dopo cinque anni

di Antonio Scuglia

La società di riscossione del Comune ricorre in tribunale: «Valgono 10 anni» Ma il giudice dà ragione all’automobilista che chiedeva la prescrizione

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PISA. Le multe della Sepi - e le ingounzioni fiscali ed esse conseguenti - non sono sentenze irrevocabili: dopo cinque anni vanno in prescrizione. Con questa motivazione il tribunale di Pisa (giudice Maria Sammarco, sentenza 236/2014) ha respinto il ricorso della società di riscossione del Comune, confermando quanto aveva deciso nel 2012 il giudice di pace Armando Scotto quando un automobilista pisano, difeso dall’avvocat o Lorenzo Bonanni dello studio legale Bottone & Partners, aveva proposto ricorso, vincendo, contro un’ingiunzione fiscale della Sepi.

Il verbale relativo alla multa gli era stato notificato nel maggio 2001, e nel dicembre 2005 fu notificata l'ingiunzione fiscale. Poi più nulla fino all'ulteriore ingiunzione del luglio 2011, che l'automobilista ha contestato per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dalla Sepi.

La Sepi sosteneva in giudizio che, una volta notificata l'ingiunzione di pagamento, non impugnata, risulterebbe applicabile il termine ordinario di dieci anni di cui all'articolo 2946 del codice civile.

Ma il magistrato non fu dello stesso parere: «L'ingiunzione di pagamento - recitava la prima sentenza - è un atto stragiudiziale, che ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione, senza determinare una trasformazione della natura del credito».

Fu accolta quindi la tesi dell'avvocato Bonanni: l'ingiunzione fu stata annullata , e la Sepi condannata al pagamento delle spese processuali (poco più di 200 euro).

Successivamente, la Sepi ha appellato la sentenza in Tribunale, continuando a sostenere la prescrizione decennale delle ingiunzioni.

All’appello ha partecipato anche il Comune, sposando - ovviamente - la linea di difesa della Sepi. Ma anche il giudice Sammarco ha dato ragione all’automobilista: una multa del 2001 non può perseguitare il destinatario dopo undici anni - ora sono diventati 14, - se negli ultimi cinque non vi sono stati nuovi atti interruttivi.

Il principio è quello della prescrizione quinquennale: come deciso dalla Cassazione a sezioni unite (sentenza 25790 del 2009) «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 codice civile», ma «se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 472/1997».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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