Il Tirreno

Pisa

In vacanza all’estero nei giorni concessi per assistere la madre

In vacanza all’estero nei giorni concessi per assistere la madre

Avvocato del Comune condannato a risarcire l’ente Respinto il ricorso contro la sentenza della Corte dei conti

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PISA. Respinto in appello il ricorso dell’avvocato dell’ufficio legale del Comune, Renata Ridondelli contro la sentenza della Corte dei conti di Firenze che l’ha condannata a risarcire l’amministrazione versando 9.261 euro. Con la decisione i giudici contabili di secondo grado hanno confermato in toto il giudizio dei colleghi toscani riconoscendo il danno erariale nel comportamento dell’avvocato, 59 anni, di Pisa, già difensore civico a Vecchiano.

Soldi da restituire. L’importo è stato calcolato quantificando «la somma delle retribuzioni giornaliere lorde percepite indebitamente dall'interessata, da agosto 2007 a giugno 2009, durante i giorni di permesso retribuito ai sensi della legge 104/1992». E proprio sull’uso della legge sui congedi parentali, concessa per assistere familiari infermi, si è sviluppato il procedimento della magistratura contabile dopo che per quella ordinaria, nel marzo 2011, il legale era stato assolto dall’accusa di truffa.

Congedo e ferie. Al centro dell’inchiesta, nata dopo un esposto anonimo, c’erano due vacanze dell’avvocato trascorse nell’ottobre 2007 e nell’aprile 2008, «in cui aveva beneficiato di permessi retribuiti della 104/1992, rientrando poi a Pisa solo 4 o 5 giorni più tardi» si legge nella sentenza. La contestazione era che il legale avesse chiesto un congedo parentale per assistere la madre, ma invece di farlo sarebbe partita per un soggiorno a Samarcanda, in Uzbekistan. Secondo la difesa la funzionaria sarebbe andata in vacanza in un regolare periodo di ferie una volta terminati i permessi.

L’accusa. Sentita dalla Guardia di finanza, la cognata dell’avvocato aveva dichiarato che «in virtù di un preciso accordo intercorso con la Ridondelli, lei si occupava delle necessità della madre dell’avvocato per tutto l'anno, mentre quest'ultima provvedeva alle spese correnti, riconoscendole un importo forfettario a titolo di rimborso spese e che solo la sera la Ridondelli, in base ai propri impegni lavorativi, si occupava della madre e saltuariamente la accudiva nel fine settimana». Dunque, i permessi per accudire la madre invalida, secondo l’accusa, non venivano utilizzati per seguire la mamma che, al contrario era assistita dalla nuora.

La difesa. L’avvocato dell’ufficio legale di Palazzo Gambacorti ha sottolineato che i permessi erano stati rilasciati dal Comune in applicazione della legge. Inoltre, «il requisito della continuità non implica la necessità di assicurare assistenza al parente disabile 24 ore su 24, bensì richiede un'attività di cura e di sostegno materiale e anche morale, purché presenti i caratteri della sistematicità e della adeguatezza rispetto alle esigenze della persona portatore di handicap grave».

La sentenza. I giudici di secondo grado scrivono che «è risultato con evidenza, in quanto frutto di accertamenti e di prove documentali, il comportamento improntato a dolo e assoluta negligenza dell'appellante, che - come accertato dal primo giudice - ha goduto di permessi retribuiti dalla 104/92 senza averne diritto».

Viaggi all’estero. La circostanza, poi, che la Ridondelli fosse solita utilizzare siffatti permessi per recarsi in viaggio all'estero, «non fa altro che comprovare ulteriormente la violazione dei propri doveri d'ufficio, tenuto conto altresì che l'interessata svolgeva all'epoca dei fatti, presso il Comune di Pisa, il ruolo di funzionario procuratore legale e, dunque, era lecito attendersi dalla medesima la piena conoscenza e l'osservanza delle norme artatamente violate». Ricorso respinto e obbligo di saldare i 9mila euro al datore di lavoro.

Pietro Barghigiani

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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