Sicurezza
Ecco quali sono le categorie escluse dal beneficio
L’integrazione non spetta ai titolari di: invalidità civile (cat. INVCIV); pensione sociale (cat. PS); assegno sociale (cat. AS); rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat....
L’integrazione non spetta ai titolari di:
invalidità civile (cat. INVCIV); pensione sociale (cat. PS); assegno sociale (cat. AS); rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);
pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (cat. IMP) a favore delle casalinghe; pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC).
E ancora: assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA); indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (circolare 183 del 18 ottobre 2001); pensione erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circolare n. 144 del 25 ottobre 2004).
Sono esclusi, inoltre, i titolari di pensione di categoria diversa da quelle suindicate qualora si tratti di:
pensione eliminata; pensione supplementare; pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione; pensione con sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali; pensione con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede (999, E9E, ELI, ELB, MOB, RED, INV, 99V, Z4E, INE, EST, 94Z, 99R).
E ancora: assegno di invalidità scaduto e non rinnovato; pensione ai superstiti con l’intestatario scaduto (circolare 183 del 18 ottobre 2001); pensioni con importo a dicembre uguale a zero (circolare 119 del 14 dicembre 2005).
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