Il dolore
Niente assegno alla malata di shopping
La Cassazione respinge il ricorso di una donna affetta da “acquisti compulsivi”: voleva dall’ex marito 2mila euro mensili
PISA. Se lo shopping compulsivo sfascia il matrimonio è legittimo addebitare la fine dell’unione coniugale e nessun diritto all’assegno di mantenimento alla donna abituata a svuotare il portafogli del marito e quello dei familiari, ricorrendo anche al furto.
Lo stabilisce la Cassazione chiamata a esprimersi sulla storia di una coppia di Pisa . E lo fa con la sentenza 25843/2013 che ha confermato il pronunciamento della Corte di appello di Firenze. In primo grado il Tribunale pisano nel novembre 2007 aveva condannato il marito, 63 anni, a corrispondere alla moglie separata, 58enne, un mensile di 2mila euro. Nel maggio 2008 in appello la sentenza era stata riformata. Niente soldi a chi ha «utilizzato denaro sottratto ai familiari e a terzi, per soddisfare la propria esigenza di effettuare acquisti sempre più frequenti e dispendiosi di beni mobili, quali vestiti, borse, gioielli, spendendo somme di volta in volta più ingenti» precisa la Cassazione che ha respinto il ricorso della compratrice seriale .
Il perito nominato dal Tribunale, dopo aver sottoposto la donna al test di "Rorscharch", era arrivato alla conclusione che la 58enne «aveva manifestato una nevrosi caratteriale repressa che ha indotto il consulente, sulla base del pregresso comportamento, a formulare una diagnosi di “shopping compulsivo”, caratterizzato da un impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare e da una tensione crescente, alleviata soltanto acquistando appunto beni mobili». Per il resto la donna appariva «lucida ed orientata nei parametri spazio temporali nei confronti delle persone e delle cose, disponibile al colloquio, curata nell'aspetto», oltre a essere «perfettamente conscia della sua patologia».
Secondo i giudici di secondo grado, dunque, e quelli della Suprema Corte hanno condiviso lo spirito della sentenza, i comportamenti riscontrati «configurano la violazione dei doveri matrimoniali». Un legame mandato in frantumi da una patologia tale da indurre i giudici a contestare l’addebito della separazione alla donna e a negarle l’assegno di mantenimento.
I supremi giudici nel sottolineare la diagnosi di shopping compulsivo, come disturbo ciclico, «caratterizzato da un impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare e da una tensione crescente alleviata soltanto acquistando beni mobili», dicono anche che era «lucida e orientata nei parametri spazio temporali nei confronti delle persone e delle cose» ed era da escludere che fosse incapace di intendere e volere. Al colloquio con gli specialisti si era presentata «curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, adeguata nel comportamento, ed ha risposto con attenzione e concentrazione, con la memoria perfettamente integra». Per la Cassazione era conscia della sua patologia e il suo comportamento la rende imputabile per l’addebito nella causa di separazione. E soprattutto dopo aver speso e dilapidato i soldi degli altri non può pretendere anche di essere mantenuta.
Pietro Barghigiani
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