Il Tirreno

Pisa

Equitalia, cartelle a rischio: un pisano vince in appello

di Antonio Scuglia

La Commissione tributaria regionale conferma la sentenza di primo grado: «Notifiche nulle dall’ente di riscossione»

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PISA. Magari il caso resterà isolato, però tre milioni di cartelle esattoriali tremano. Lo aveva stabilito due anni fa la Commissione tributaria di Pisa, ora lo ha ribadito in appello quella regionale: se le notifiche delle cartelle esattoriali non vengono fatte secondo le norme stabilite, cioè tramite l'ufficiale giudiziario o un soggetto abilitato a farlo, non è valida: è come se non fosse mai esistita.

La corte di Firenze (presidente e relatore Andrea Ferraris, giudici Pasquale Gerardi e Italo Nisi) ha accolto in secondo grado la tesi, sostenuta dagli avvocati pisani Giuseppe Guida, amministrativista dello studio legale Alexa, e Alessandro Frangiamore, civilista.

Tutto nasce dal ricorso di un contribuente pisano che aveva impugnato cinque atti di intimazione di pagamento, per un totale di oltre 45mila euro, notificati dall’Agente della Riscossione Equitalia Cerit Spa nel 2010, e riferiti ad altrettante cartelle esattoriali aventi ad oggetto l’omesso versamento di imposte Irap, Irpef e Iva.

Il cittadino chiedeva che fosse dichiarata la nullità degli atti impugnati e di ogni atto presupposto. Motivo: il vizio di inesistenza delle notifiche delle cartelle sia perché eseguite, a mezzo del servizio postale, da un soggetto non legittimato.

Due anni fa si è pronunciata in merito, per la prima volta in Toscana, la commissione tributaria di Pisa, dando ragione al cittadino. Equitalia ha fatto ricorso , sostenendo che «la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo dei servizio postale era avvenuta direttamente da parte dell’agente della riscossione conformemente alle prescrizioni dell’art. 26 del Dpr» .

Ma il giudice regionale, come detto, ha ribadito (sentenza 91/9/13 del 14 giugno scorso, da poco depositata) la correttezza della prima pronuncia.

Ribadisce l’avvocato Guida: «In passato si riteneva che questa violazione, comportasse il vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo: in sintesi si è violata la legge, ma si è centrato l'obiettivo. Ma la commissione ha accolto la tesi della inesistenza giuridica della cartella». Perché «Dal 1999 è chiara la differenza fra l’ente impositore, ovvero l’Agenzia delle entrate, e l’ente riscossore o meglio il concessionario della riscossione, cioè Equitalia».

Ma chi è realmente abilitato a notificare le cartelle esattoriali? In base al Dpr 602/1973, articolo 26, la notificazione della cartella al contribuente poteva essere eseguita “dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo”. La legge fu però modificata più volte, a partire dal D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999: dal primo luglio di quell’anno nella norma non fu più inserita da dicitura riguardante l’esattore, cioè Equitalia.

Va detto che altre commissione tributarie si stanno sempre più orientando in questa direzione, anche se sinora la Cassazione non si è mai pronunciata nel merito della vicenda.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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