Il Tirreno

Pisa

Condannato per rapina ma il legale lo paga lo Stato

di Pietro Barghigiani
Condannato per rapina ma il legale lo paga lo Stato

La Cassazione: ammesso al beneficio anche chi ricava somme da attività illecite Il colpo in banca fruttò 27mila euro e il Tribunale negò il gratuito patrocinio

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PISA. Può essere ammesso al gratuito patrocinio anche chi ricava somme ingenti da attività illecite.

Lo ha affermato la Corte di cassazione accogliendo il ricorso di un condannato in primo grado per rapina che aveva chiesto di farsi pagare le spese legali dallo Stato. Una richiesta che prima il Gip e poi il Tribunale di Pisa avevano respinto ritenendo che il bottino del colpo era più che sufficiente per pagarsi l'avvocato.

La storia è quella di Antonio Selis, 56 anni, di Oristano, arrestato nel maggio 2007 per una rapina alla Banca Toscana di via Nenni avvenuta nel gennaio 2005. Con un complice, mai individuato, Selis, all'epoca dei fatti macellaio nel suo paese di origine, aveva messo insieme 27.500 euro.

In primo grado è stato condannato a Pisa e, dichiarandosi indigente, aveva chiesto che a sostenere le spese del processo fosse lo Stato. Dopo i no di Gip e Tribunale, Selis ha fatto ricorso alla Suprema Corte.

La quarta sezione penale ha ritenuto erroneo il giudizio del giudice di merito che ha respinto la richiesta sulla base del fatto che Selis era stato condannato in primo grado per una rapina, con un provento di quasi 30 mila euro.

Secondo il Tribunale pisano «tale profitto illecito è ostativo all'accoglimento della domanda e proietta i suoi effetti sui due anni trascorsi dalla consumazione del reato».

Mentre per la Cassazione, nel determinare il reddito da valutare ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si applica la disciplina dell'Irpef. Non è in discussione un'imposta da pagare.

Nel ricorso accolto venivano sottolineati tre aspetti. Il primo era che per la rapina gli autori erano due e, quindi, il bottino andava spartito e non era per intero acquisito da Selis. Il secondo che dal colpo alla condanna erano passati più di due anni. Il terzo, infine, era che il giudizio non era ancora definitivo e la presunzione di non colpevolezza deve valere fino al terzo grado.

Per la Suprema Corte «se i soggetti sono in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possono paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale ai non abbienti».

Tradotto: provvedimento annullato e rinvio al Tribunale per valutare di nuovo la richiesta del 56enne condannato per rapina che chiede allo Stato di pagargli l'avvocato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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