Sicurezza
Province, Sel indica come bloccare l’iter
«Incostituzionale il percorso del governo: la Regione faccia ricorso e il Comune sostenga la proposta»
PISA. C’è un modo per bloccare il processo di riordino delle province, così come è stato pensato dal governo. «L’art. 17 del Dl n. 95 del 2012, convertito nella legge 135 del 2012, è incostituzionale. In sostanza, il governo ha stabilito un percorso per il riordino che non è quello indicato espressamente dall’art. 133 della Costituzione». E’ quanto sostengono i consiglieri comunali di Sel, Carlo Scaramuzzino e Sandro Modafferi, che invitano la Regione a fare ricorso alla Corte Costituzionale e il sindaco Filippeschi a sostenere la loro proposta. L’obiettivo? «Fermare una revisione delle province caratterizzata da forte improvvisazione - spiegano - e che, come impostata dal governo, non risolve i problemi. Nessuno ha detto cosa succederà tra poco con il trasporto pubblico locale. E le politiche del lavoro dove vanno? Non ci sono risposte e tutto è rimandato a successivi atti. Così non va bene».
Per i consiglieri di Sel è inutile inseguire «situazioni impraticabili» come quelle previste «da numerose iniziative locali». Dunque, niente unione con Siena (che vuole rimanere capoluogo) e niente maxi-provincia («Il Cal ha deciso di non decidere, il ruolo è stato svilito»), anche perché, sostengono Scaramuzzino e Modafferi «il ministro Patroni Griffi è stato molto chiaro: per la Toscana non c’è alcuna possibilità di effettuare deroghe».
E allora ecco questa nuova ipotesi del ricorso. I consiglieri di Sel la illustrano: «Per il riordino, secondo la Costituzione l’iniziativa compete agli enti locali (quindi a Comuni e Province); poi occorre un parere della Regione; la terza e ultima fase è quella della legge dello Stato. Il percorso prescritto dalla legge assegna l’iniziativa alla Conferenza delle autonomie locali e, dopo il vaglio della Regione, sortisce un decreto legge del governo. La Regione dovrebbe contestare i commi 1, 2, 3, 4 e 4bis dell’art. 17 perché “recano disposizioni derogatorie” presentando “gravi profili di illegittimità” costituzionale e “lesione delle prerogative degli enti territoriali nonché delle competenze regionali costituzionalmente garantite”».
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