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Pisa

«Ecco quando decide il giudice italiano»

«Ecco quando decide il giudice italiano»

Il professor Calamia illustra gli accordi internazionali sul lavoro dei civili nelle basi militari straniere

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PISA. La vertenza in corso a Camp Darby legata a un esubero di personale apre anche delicati problemi giuridici, come hanno sottolineato nei giorni scorsi i sindacati che si stanno occupando della vicenda.

In proposito abbiamo rivolto alcune domande al professore e avvocato Antonio Calamia, ordinario di diritto internazionale alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.

Professor Calamia, nella vicenda di Camp Darby la giurisdizione è del giudice italiano?

«Ai fini della verifica della giurisdizione del giudice nazionale, si applica la Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335. Tale Convenzione contiene disposizioni anche in materia di rapporti di lavoro instaurati dai Paesi, organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello Stato nel quale essi si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri compiti. La Corte di Cassazione ha affermato più volte che il problema della giurisdizione su tali rapporti va risolto in base alla richiamata Convenzione di Londra, la quale distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata. La prima categoria “elemento civile” è data dalle persone che non hanno rapporto con lo Stato ospitante ed inserite nell’organizzazione dello Stato ospitato sono soggette alle sue leggi sostanziali e alla sua giurisdizione, quindi a quella statunitense. La seconda categoria (art. 9 par. 4 della Convenzione) è, invece, costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità locali di mano d’opera, ossia da dipendenti che sono assoggettati al diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana. La Corte di Cassazione ha poi individuato una terza categoria (come previsto espressamente per il personale Nato), quella cioè degli impiegati “a statuto internazionale” che paiono legati all’attività istituzionale dell’organismo presso cui lavorano e che sono anch’essi sottoposti alla giurisdizione degli Usa».

Allora cosa si può affermare?

«Che la categoria “elemento civile” e quella delle persone “a statuto internazionale” sono sottratte alla giurisdizione italiana, mentre la categoria delle persone a statuto locale beneficiano della giurisdizione dello Stato di soggiorno (e cioè l’Italia). Pertanto, la competenza del giudice italiano è collegata a tale inquadramento».

Ma vi sono altri atti che possono essere utili per una corretta qualificazione del rapporto tra i dipendenti italiani ed il Comando Usa?

«Credo che al rapporto si debba applicare la “normativa per il personale civile non statunitense delle forze armate Usa operanti in Italia”, concordata con le rappresentanze sindacali, come pure la dichiarazione congiunta del 1957 sottoscritta dal rappresentante del Comando dalla F.F. A.A. Usa in Italia e dal Ministro del lavoro italiano, dichiarazione avente ad oggetto “le norme riguardanti il reclutamento, l’amministrazione ed il pagamento del personale assunto dalla F.F. A.A. degli Stati Uniti in Italia”. Infine l’11 ottobre 1984 il rappresentante delle Forze Armate Usa in Italia, da una parte, ed alcuni sindacati (Fisascat-Cisl e Uil-Tucs) hanno predisposto una normativa per il personale civile non statunitense delle forze armate Usa operanti in Italia, che si specifica debba essere applicata in via prioritaria».

Vi sono precisazioni sui licenziamenti?

«Sì, in tale articolato si precisa che il licenziamento individuale può essere intimato per giustificato motivo (art. 56) e per giusta causa (art. 59). Il rapporto di lavoro può essere risolto inoltre per riduzione del personale, quando viene meno la necessità di utilizzarlo in dipendenza di carenza di lavoro, scarsità e mancanza di fondi, ristrutturazione o chiusura di installazione od attività operative. E questa potrebbe essere l’ipotesi invocata dal comando Usa».

Danilo Renzullo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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