Il Tirreno

Pisa

Fa ricorso e vince: non telefonava

di Antonio Scuglia
Fa ricorso e vince: non telefonava

Multato un automobilista che fa appello e dimostra (con i tabulati) che non stava usando il cellulare

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PISA. Alla guida col telefonino: maximulta (si parte da 148 euro) e 5 punti tagliati dalla patente. Sì, ma se il guidatore era innocente, cioè lo aveva in mano ma non lo stava usando? Un pisano, tabulati telefonici alla mano, è riuscito a spuntarla davanti al giudice di pace. L’uomo, multato dalla polizia municipale, insieme alla proprietaria del veicolo si è rivolto all’avvocato Lucia Vergine e ha fatto ricorso: la causa è stata discussa davanti al giudice Raffaele Basile (sentenza 102/12).

Nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81, annota il magistrato, si realizza un’inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la pubblica amministrazione è tenuta a provare la fondatezza dei fatti sanzionati: «Non è da ritenersi che anche la mera percezione di circostanze di fatto possa assurgere al rango di valore privilegiato» per cui chi ricorre contro la multa può fornire una prova contraria in merito alle circostanze verbalizzate. E nella circostanza “non è stato di fatto comprovato che il ricorrente, quale conducente del veicolo, stesse facendo uso di apparecchio telefonico durante la marcia. L’esame dei tabulati telefonici e l’escussione del teste (la proprietaria dell’auto, che si trovava con lui, ndr) conduce infatti a ritenere fondato l’assunto di parte ricorrente».

In sostanza, non solo c’è una testimone a suo favore (il che non sarebbe certamente bastato), ma i tabulati del telefonino provano che in quel momento non stava parlando all’apparecchio o mandando un sms. Il giudice quindi ha accolto il ricorso e annullato il verbale con le relative sanzioni accessorie; diritti e onorari di giudizio sono stati compensati (i giudizi sono promossi ex L. 689/81 con facoltatività della difesa tecnica) e addebitato al Comune le spese relative all’iscrizione a ruolo (66 euro). La sentenza è interessante anche perché la magistratura in genere è molto severa per questo genere di infrazioni. Oltretutto la Cassazione, come riporta Altalex.com, ha stabilito che è in contravvenzione non solo chi chiama o risponde al telefonino (senza auricolare) mentre guida, ma deve ritenersi proibita qualsiasi modalità di utilizzo del telefono cellulare, compresi l’invio o il ricevimento di messaggi e la consultazione della rubrica (Cass., sez. II, 27.05.2008): infatti, secondo l’articolo 140 Cds, "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale". E l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio “determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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