Sicurezza
Art. 18, le modifiche vanno respinte
Le tutele attuali contro i licenziamenti illegittimi sono garantite principalmente dall’art. 18 della legge 300 (Statuto dei Lavoratori) e dall’articolo 3 della legge 108 del 1990. L’art. 18 ha...
Le tutele attuali contro i licenziamenti illegittimi sono garantite principalmente dall’art. 18 della legge 300 (Statuto dei Lavoratori) e dall’articolo 3 della legge 108 del 1990.
L’art. 18 ha introdotto con il reintegro sul posto di lavoro una tutela reale nei confronti del licenziamento illegittimo di natura soggettiva-disciplinare o di natura oggettiva-economica; sta tutt’al più al lavoratore di optare eventualmente per il risarcimento; l’unico limite è che il lavoratore presti la propria opera in un’unità produttiva con almeno 15 dipendenti. L’art. 3 della legge 108 del 1990 disciplina invece il licenziamento cosiddetto discriminatorio(cioè causato dall’attività sindacale, dal credo politico, dalla fede religiosa del lavoratore) che, se riconosciuto come tale dal giudice, viene da questo annullato a prescindere dal numero dei dipendenti dell’azienda.
Per questo, quando la ministra Fornero si è vantata di aver esteso il reintegro a tutti i lavoratori dipendenti di qualsiasi impresa per licenziamento discriminatorio, ha detto una falsità.
Il Governo con il suo ddl vuole trasformare quella che era una regola universale, il reintegro nel posto di lavoro, applicata in caso di licenziamento illegittimo in un risarcimento economico che diventa la regola, mentre il reintegro risulta l'eccezione. Questo risultato è stato raggiunto attraverso una normativa molto complessa che prevede soluzioni diverse per i vari tipi di licenziamento ritenuti illegittimi.
Il Ddl Fornero-Monti peggiora la normativa sul licenziamento disciplinare, per l’illegittimità del quale fino ad ora valeva il reintegro. Se sarà approvato, per il licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo il giudice ordinerà il reintegro solo se accerterà che non esistono le cause addotte dal datore del lavoro o se il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione, altrimenti, se le cause sono altre, condannerà il datore di lavoro ad un risarcimento.
Ma l’attacco più grosso al diritto del lavoratore di essere garantito nella sua dignità e libertà è rappresentato dalla nuove tutele previste per il lavoratore in caso di riconosciuta illegittimità di licenziamento per ragioni economiche. Il giudice deve prevedere il pagamento di un’indennità risarcitoria ad esclusione dei casi in cui sia appurata la manifesta insussistenza delle cause del licenziamento per i quali potrà scegliere fra il reintegro o l’indennizzo.
Ma sta proprio nella formula manifesta insussistenza l’inganno, in quanto il Ddl stabilisce che il controllo giudiziale non può estendersi alle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro. Il reintegro diventa quindi quasi impossibile, come del resto ha detto dapprima Monti ed in seguito la ministra Fornero che ha dichiarato: «Il giudice non viene chiamato ad entrare nello specifico del motivo economico o nel merito della gestione di un’azienda, ma può solo stabilire se c’è una insussistenza chiara e manifesta del motivo».
Sinistra Ecologia Libertà ritiene perciò che le modifiche all’art. 18 debbano essere respinte.
Sinistra Ecologia Libertà
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