Il Tirreno

Pisa

LA CONDOTTA DEI GIUDICI È STATA CORRETTA

In relazione all'articolo apparso sul vostro quotidiano, edizione di Pisa, in data 16 marzo 2012, che riferiva che la società L & T Lab sarebbe stata dalla dottoressa Maria Sammarco, presidente...

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In relazione all'articolo apparso sul vostro quotidiano, edizione di Pisa, in data 16 marzo 2012, che riferiva che la società L & T Lab sarebbe stata dalla dottoressa Maria Sammarco, presidente della sezione civile di questo Tribunale, «condannata a saldare una fattura asseritamente falsa emessa dal Maglificio Giannotti», che si assumeva relativa a credito non veritiero, con riferimento, tra l'altro, all'esistenza di procedimento penale a carico dei signori Turini e Giannotti per emissione di fatture false ed aggiungeva che il diudice delle esecuzioni mobiliari dottor Marco Viani non aveva accordato la richiesta di sospensione dell'esecuzione nonostante la sussistenza di tale procedimento penale, devo segnalare, al di là del dubbio interesse della notizia riportata (questo Tribunale tratta normalmente centinaia di opposizioni a decreto ingiuntivo in cui viene contestato il credito rappresentato da fatture), che recepisce in maniera assolutamente acritica una mera posizione di parte ancora al vaglio del giudizio, che la notizia stessa è gravemente inesatta laddove lascerebbe intravedere una condotta processuale inspiegabile di ben due giudici che avrebbero condannato il debitore nonostante l'asserita falsità della fattura.

In realtà, nessuna sentenza di condanna è stata ancora emessa in quanto trattasi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso da questo presidente con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di 6000 euro portata dalla fattura n. 22 del 4 luglio 2010, ritualmente annotata nei registri contabili come da estratto notarile delle scritture, emessa per una serie di servizi di sponsorizzazione in favore del debitore L & T.

A seguito dell'udienza di comparizione fissata per la sospensiva del decreto ingiuntivo, chiesta nell'atto di opposizione, il giudice designato concedeva la sospensiva solo per l'importo di 1.000 euro, corrispondente ad un acconto versato dal debitore e fissava l'udienza istruttoria (non tenutasi in data 22 marzo per l'astensione degli avvocati) al fine di decidere il merito della controversia.

Va, peraltro, segnalato che nessuna domanda dall'opponente è stata svolta in seno al giudizio di opposizione per denunciare la falsità ideologica della fattura posta a base del decreto ingiuntivo perché relativa ad operazioni inesistenti o di altro genere né è stata proposta querela di falso per contestare la falsità materiale della fattura. Va aggiunto che in maniera assolutamente corretta il dottor Viani ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto, per giurisprudenza assolutamente costante, allorché il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale in sede di opposizione all'esecuzione non sono ammesse eccezioni che possono e debbono farsi valere nell'ambito dei rimedi offerti dall'ordinamento processuale avverso il provvedimento in cui tale titolo si sostanzia.

Appare, comunque, ancora impregiudicato il merito della controversia che sarà decisa in esito alle prove offerte dalle parti.

Seppure, come già sottolineato, la notizia in sé è di scarso interesse per l'opinione pubblica, tuttavia la circostanza che sia stata recepita, senza alcuna verifica, la tesi di una delle parti in causa e, soprattutto, il taglio dell'articolo con riferimento alle scelte processuali di due giudici di questo Tribunale, mi impongono, come capo dell'ufficio, di chiedere una rettifica con la pubblicazione della presente missiva.

Presidente

del Tribunale di Pisa

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