Sicurezza
Capodanno senza luce, condannata l’Enel
Il giudice di pace: il gestore aveva staccato un’utenza a Fauglia ma il contratto era sempre valido
PISA. Costa caro all’Enel Distribuzione il frettoloso distacco della corrente ad un’azienda agricola di Fauglia appena prima del Capodanno 2007: il giudice di pace Marcello Tucceri Cimini ha pronunciato nei giorni scorsi la sentenza con la quale impone al gestore un risarcimento di 1.000 euro, più 1.100 di spese di giudizio.
I fatti risalgono al 31 dicembre 2006: la causa civile fu promossa dalla titolare dell’azienda agricola, poi deceduta, e continuata dal marito, rappresentato dagli avvocati Carlo Sassetti e Francesco Baroncini.
In giudizio era stata chiesta la condanna di Enel Distribuzione Spa per i danni causati «dalla arbitraria interruzione del contratto di somministrazione di energia elettrica».
L’Enel riteneva la richiesta «destituita di ogni fondamento ». Confermava i fatti, ma diceva che l’interruzione «era stata del tutto legittima e dovuta alla naturale scadenza del contratto», per cui non si riteneva responsabile dei danni, contestando pure l’ammontare dei danni richiesti «perché non provati».
Ma la sua versione non ha convinto il magistrato. Nel contratto definitivo, infatti, alle condizioni generali allegate era espressamente previsto all’articolo 2 «il rinnovo annuale salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza» , e all’articolo 17.2 « in nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune,i giorni di sabato e i giorni festivi».
Nel caso in giudizio, rileva il Giudice Tucceri Cimini, « l’interruzione dell’erogazione avvenuta fra il 31 dicembre 2006 e l’1 gennaio 2007 risulta contrastante con entrambe le suddette disposizioni,dal momento che l’utente non aveva effettuato alcuna disdetta, lasciando che il contratto si rinnovasse automaticamente,e l’interruzione coincideva proprio con un giorno festivo».
In sede di espletamento della prova per testi, il teste, impiegato dell’Enel ha affermato espressamente che i documenti portati in giudizio si riferivano a due contratti diversi e a due momenti temporali diversi.
Per il giudice, quindi, «risulta senza dubbio che a causa dell’arbitraria interruzione della somministrazione di corrente elettrica e di acqua l’utente abbia subito un danno», causato dal comportamento del gestore.
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