Finanza
Vince la causa ma il risarcimento è quasi una beffa
Bagaglio smarrito: la disavventura di un pisano a Bangkok Le leggi internazionali tutelano di più le compagnie aeree
PISA
Viaggiate in aereo? Lasciate a casa tutte le cose preziose salvo che possiate portarle nel bagaglio a mano. Perché se le mettete in valigia e poi il bagaglio finisce al Polo Nord anziché a Trapani e si perde per sempre, più di un migliaio di euro di risarcimento non ve li daranno. È quanto dispone la Convenzione di Montreal, e i giudici difficilmente possono decidere in modo diverso. A volte a Pisa lo hanno fatto, ma l’ultima sentenza va in direzione della Convenzione.
Si tratta di una causa discussa davanti al giudice di pace Flavio Ceccarini (sentenza 1030/11): un pisano, assistito dall’avvocato Benedetta Migliorisi, ha citato in giudizio una compagnia aerea chiedendo un risarcimento di circa 5mila euro dei quali 3mila per il contenuto del bagaglio smarrito nel volo da Milano a Bangkok (Thailandia) dove si era recato per partecipare ad un corso professionale di Operatore tecnico subacqueo.
A Bangkok il bagaglio con le costose attrezzature da sub risultava smarrito, e nonostante le ricerche effettuate mai più ritrovato. Da ciò una serie di peripezie per il viaggiatore, per procurarsi degli indumenti nuovi, circostanza che unita alla perdita dell’ attrezzatura da sub aveva contribuito ad una totale rovina della vacanza. Denunciato subito lo smarrimento del bagaglio, nessun indennizzo era stato ottenuto dal vettore. L’uomo chiedeva quindi davanti al giudice il risarcimento del danno economico e per la vacanza rovinata.
Sui fatti il giudice gli ha dato pienamente ragione, rilevando la responsabilità della compagnia aerea . Ma, ricorda il giudice, «la risarcibilità del danno da porsi a carico del vettore aereo non è illimitata e risulta invece regolata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia con la legge 12/2004: al massimo mille diritti speciali di prelievo per passeggero (che al cambio attuale ammontano ad circa 1.070 euro), salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare.
Il risarcimento accordato è stato quindi di 1.071,63 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite: 1.595 euro più Iva e Cassa previdenza avvocati.
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