Il Tirreno

Pisa

Perde la causa e cita in giudizio le sue avvocatesse

Antonio Scuglia
Perde la causa e cita in giudizio le sue avvocatesse

Il giudice di pace lo condanna alle spese processuali: vincere non è un obbligo del legale

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PISA. Faccio causa e perdo. Allora rifaccio causa. A chi? Al mio avvocato, naturalmente, perché ritengo che non mi abbia difeso bene. E riperdo. Così invece di pagare una volta, pago due volte.

Anzi tre, perché dovrò pagare le spese processuali e saldare anche la parcella del legale che mi ha assistito nella causa contro il suo collega.

E’ l’amara sorte di un trentacinquenne, che ha citato davanti al Giudice di Pace Ermanno Sanzo due avvocatesse pisane che lo avevano assistito in un precedente giudizio, perso per cause «da attribuire completamente ed esclusivamente a responsabilità delle convenute professioniste ».

L’uomo sosteneva che, a seguito di un incidente stradale, si era rivolto tempo fa alle due avvocatesse, ma queste depositavano la domanda di risarcimento presso il Tribunale di Pisa e non presso gli Uffici del Giudice di pace (poi risultato competente), per cui a domanda di risarcimento non andava a buon fine in quanto il giudice adito si dichiarava incompetente.

Le due avvocatesse hanno ribattuto: essendo entrata in vigore la legge 102 del 2006 (la nuova normativa sui processi per incidenti stradali quando ci sono lesioni, all’inizio molto controversa), per prudenza interpretativa, avevano consigliato di attendere degli interventi giurisprudenziali a chiarimento della legge, anche perché vi era tutto tempo per agire, ma il cliente volle comunque intraprendere il giudizio, accettando la scelta di andare in tribunale.

Davanti alla sentenza a lui negativa di “incompetenza”, decideva di cambiare avvocato, e successivamente addossava la colpa dell’infausta sentenza alle due professioniste.

Il giudice non ha avuto dubbi (sentenza 1014/2011): «L’obbligazione dell’avvocato - spiega - non mira al risultato, ma è solo un mezzo per raggiungere un certo risultato.

Quando ciò non avviene il professionista deve essere tenuto responsabile solo se vi è incuria, ignoranza di disposizioni di legge, ovvero quando per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio».

Cosa che qui non si è verificata: «Nello svolgimento dell’incarico professionale assegnato loro, le avvocatesse l’hanno svolto con la normale diligenza, trattandosi di interpretazione di legge.

Oggi è molto facile parlare di “non opinabilità”, soprattutto alla luce degli interventi giurisprudenziali interpretativi che si sono poi avuti pero a legge già abrogata. La citata legge era, al tempo, tutt’altro che “non opinabile”».

Il dottor Sanzo ha quindi respinto la richiesta di risarcimento, e l’uomo dovrà pagare le spese di giudizio: 1.125 euro, oltre Iva e Cpa come per legge.

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