Il Tirreno

Pisa

Vuole 34 milioni, perde la causa

Candida Virgone
La sede del tribunale
◗
La sede del tribunale

A bocca asciutta l'avvocato che ha citato l'ordine professionale

3 MINUTI DI LETTURA





 PISA. Aveva chiesto al consiglio dell'ordine degli avvocati, che lo aveva sospeso, un rimborso milionario per danni professionali, patrimoniali, familiari, morali e psichici. Ma il giudice monocratico del tribunale civile, Franco Piragine, ha respinto la sua richiesta. Nella sentenza che ha emesso due giorni fa ha dato ragione al consiglio e torto ad un avvocato pisano di mezza età che ha così perso la sua causa contro i colleghi, a cui aveva chiesto un risarcimento di 34 milioni di euro. Il professionista era stato radiato una prima volta dall'ordine nel '99 in quanto condannato definitivamente per aver truffato una cliente: nel '95 la donna gli aveva chiesto l'annullamento del preliminare di vendita di un immobile firmando una delega in bianco a suo favore che, per gli inquirenti, l'avvocato avrebbe usato come procura a vendere all'insaputa della proprietaria, incassando 400mila euro. Questa scoprì la vendita della sua proprietà solo cinque anni dopo, ma non sarebbe ancora stata risarcita. La condanna costò al professionista la radiazione con la successiva reiscrizione all'ordine dopo sei anni, nel novembre del 2006. Dopo una seconda condanna penale in primo grado, il consiglio dell'ordine di Pisa si era pronunciato per una sospensione cautelativa del collega, in attesa della sentenza definitiva e, dopo una raffica di esposti presentati dal legale in procura (tutti finiti con archiviazioni), si era astenuto dal provvedimento disciplinare investendo il consiglio di Firenze. Quest'ultimo aveva revocato la sospensione cautelare perché il secondo reato era stato compiuto nel periodo di radiazione, quando il collega non era stato reiscritto all'albo, anche se la condanna in 1º grado c'era stata dopo, mentre lui era operativo. A questo punto l'avvocato aveva promosso la causa civile chiedendo i danni.  Per il giudice Piragine «il consiglio pisano aveva comunque potestà disciplinare» e cita a questo proposito una sentenza della Suprema Corte, secondo cui, «anche se si parla di fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato all'albo professionale, in considerazione dello speciale vulnus che l'esposizione causa al prestigio dell'ordine forense, l'azione disciplinare è obbligatoria». Il provvedimento del consiglio pisano dunque «è legittimo, mentre ad essere semmai errato è proprio quello successivo del consiglio fiorentino, che il legale invoca a sostegno della propria richiesta. In questo senso dunque la decisione fiorentina non ha efficacia di giudicato e in ogni caso il consiglio pisano non è stato parte nel procedimento dinanzi all'omologo organismo fiorentino. Nè giova all'attore - aggiunge Piragine - il fatto che in sede di appello il reato per il quale era stato condannato sia stato dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela. Il provvedimento disciplinare a carico dell'avvocato, inoltre, era un atto dovuto poichè l'ordinamento professionale prevede che il legale sottoposto a procedimento penale va sottoposto anche a quello disciplinare. La ratio della sospensione cautelare sta nell'esigenza di tutela dell'immagine della classe forense, che viene offuscata allorché l'iscritto all'albo è accusato di gravi colpe. I fatti che, per gravità, oltrepassino la soglia minima, rappresentata dal mandato di comparizione o di accompagnamento, non solo non possono essere di ostacolo alla misura cautelare, ma le conferiscono una più accentuata legittimazione. Nel caso in specie si era addirittura in presenza di una condanna penale, benché in primo grado, ben oltre dunque i requisiti previsti».

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Attenzione

Ritiro urgente nei supermercati Conad di albume d’uovo per rischio salmonella

di Redazione web