Il Tirreno

Pisa

Il giudice di pace accoglie la richiesta di un’avvocatessa e condanna il Comune alle spese

Norma sbagliata, contravvenzione nulla

Una multa per divieto di sosta
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Una multa per divieto di sosta

Vigile contesta il divieto di sosta ma l'articolo citato si riferisce al semaforo rosso

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 PISA. Per multarci usano tutte le diavolerie moderne:. telecamere anche sui semafori, telelaser, autovelox, tutor e ogni tanto esce fuori qualcosa di nuovo. Ma qualche volta una via d'uscita per invalidare la multa c'è: il classico "errore umano". Un'avvocatessa pisana ha fatto tesoro di un articolo messo al posto di un altro e si è fatta annullare la multa ricorrendo al giudice di pace.  Anzi, ha anche fatto condannare il Comune - che non si è costituito in giudizio - alle spese (161 euro). Il ricorso è stato discusso davanti al giudice Dario Bongiorno (sentenza numero 17 del 2011). L'automobilista si è opposta ad un verbale emesso nei suoi confronti «per la violazione dell'art. 146/3 del Codice della strada, per aver lasciato in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale». Ma in effetti l'articolo 146 riguarda chi passa col semaforo rosso e non chi posteggia in divieto di sosta. Motivo: «Contraddizione tra la condotta constatata e la norma supposta violata». Il motivo è fondato, scrive il giudice: «Per principio generale in materia di sanzioni amministrative, l'idoneità della contestazione a sorreggere un atto sanzionatorio presuppone la coincidenza tra il fatto accertato e quello contestato. Ciò a garanzia del diritto di difesa del destinatario, il quale deve avere contezza della concreta violazione che gli viene contestata. Nel caso di specie appare evidente la nullità del verbale perché vi è diversità tra il fatto accertato (divieto di sosta) e la contestazione della norma asseritamente violata (art.1 461/3: semaforo rosso). Da tale diversità non è desumibile con chiarezza quale fatto sia stato individuato dall'accertatore».  L'opposizione dell'avvocatessa quindi è stata accolta; e le spese di giudizio vengono poste a carico della controparte, ovvero del Comune di Pisa: 161 euro. A.Sc.

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di Redazione Pisa