Sicurezza
Sentenza della commissione tributaria contro Equitalia: ha sbagliato a inviare le notifiche al contribuente
Quando la cartella esattoriale non esiste
Candida Virgone
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Una sede di EquitaliaAnnullate tasse arretrate di anni per un valore di 43mila euro ad un rappresentante
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PISA. Se le notifiche delle cartelle esattoriali non vengono fatte secondo le norme stabilite, cioè tramite l'ufficiale giudiziario o un soggetto abilitato a farlo, brevi manu, insomma a mano, o con raccomandata da questo stesso inviata, non è valida: è come se non fosse mai esistita.
A favore di questa tesi, sostenuta dagli avvocati Giuseppe Guida, amministrativista, e Alessandro Frangiamore, civilista, si è pronunciata, per la prima volta in Toscana, la commissione tributaria di Pisa. Un principio che ha pochi precedenti, fra i quali quelli delle commissioni tributarie di Lecce, Trento e Milano. La sentenza è stata espressa sul mancato pagamento, negli anni, di arretrati di imposte come Iva, Irpef e Irap da parte di un cittadino pisano, un rappreentante, per 47mila euro.
In genere Equitalia, infatti, invierebbe le raccomandate direttamente, mentre le notifiche dovrebbero essere fatte solo da un pubblico ufficiale. La raccomnadata insomma può mandarla solo lui. Spiegano i due legali pisani che hanno presentato il ricorso: «Prima si riteneva che questa violazione comportasse il vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo: in sintesi si è violata la legge, ma si è centrato l'obiettivo.
Ora, invece, ed è questa la novità, la commissione tributaria di Pisa, in virtù di questa azione non conforme, ha accolto la tesi della inesistenza giuridica della cartella». Insomma la cartella non c'è mai stata, è inesistente, con tutto quel che ne consegue. E quindi, se la cartella è inesistente, tutti gli atti giuridici successivi non ci sono: decadono così eventuali avvisi di mora successivi, fermi e termini di decadenza per impugnare la cartella qualora non siano state avviate entro i termini le procedure esecutive.
Il ricorso, infine, è stato accolto, spiega la sentenza dei giudici Nicola Antonio Dinisi, Fabio Benvenuti e Gino Niccodemi, perché Equitalia non ha dimostrato in giudizio che la notifica è stata fatta da soggetti abilitati, di cui all'articolo 26, 1º comma, del dpr 602 del 73. E sarà difficile dimostrarlo anche dopo un eventuale ricorso in Cassazione.
A favore di questa tesi, sostenuta dagli avvocati Giuseppe Guida, amministrativista, e Alessandro Frangiamore, civilista, si è pronunciata, per la prima volta in Toscana, la commissione tributaria di Pisa. Un principio che ha pochi precedenti, fra i quali quelli delle commissioni tributarie di Lecce, Trento e Milano. La sentenza è stata espressa sul mancato pagamento, negli anni, di arretrati di imposte come Iva, Irpef e Irap da parte di un cittadino pisano, un rappreentante, per 47mila euro.
In genere Equitalia, infatti, invierebbe le raccomandate direttamente, mentre le notifiche dovrebbero essere fatte solo da un pubblico ufficiale. La raccomnadata insomma può mandarla solo lui. Spiegano i due legali pisani che hanno presentato il ricorso: «Prima si riteneva che questa violazione comportasse il vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo: in sintesi si è violata la legge, ma si è centrato l'obiettivo.
Ora, invece, ed è questa la novità, la commissione tributaria di Pisa, in virtù di questa azione non conforme, ha accolto la tesi della inesistenza giuridica della cartella». Insomma la cartella non c'è mai stata, è inesistente, con tutto quel che ne consegue. E quindi, se la cartella è inesistente, tutti gli atti giuridici successivi non ci sono: decadono così eventuali avvisi di mora successivi, fermi e termini di decadenza per impugnare la cartella qualora non siano state avviate entro i termini le procedure esecutive.
Il ricorso, infine, è stato accolto, spiega la sentenza dei giudici Nicola Antonio Dinisi, Fabio Benvenuti e Gino Niccodemi, perché Equitalia non ha dimostrato in giudizio che la notifica è stata fatta da soggetti abilitati, di cui all'articolo 26, 1º comma, del dpr 602 del 73. E sarà difficile dimostrarlo anche dopo un eventuale ricorso in Cassazione.
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