Proteste
Riscaldamento, è caccia ai rimborsi
Lucia Maffei
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Parte dei soldi delle bollette del gas degli ultimi tre anni tornano indietro, ma le famiglie devono attivarsi. L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'Iva sul gas metano e sul gpl per il riscaldamento dei condomini con impianto centralizzato deve essere del 10 e non del 20%. L'agevolazione si applica sui primi 480 metri cubi annuali per ogni condomino. I fornitori dovranno quindi rimborsare migliaia di utenti di città e provincia, e dalle prossime fatture l'aliquota sarà dimezzata.
La risoluzione viene della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa dal Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia). Nel luglio scorso il Sunia aveva avviato un'azione con la notifica della diffida all'Agenzia delle Entrate, «che per evitare il procedimento davanti al Tar - scrive il sindacato - ha deciso, accogliendo integralmente l'impostazione del Sunia, di modificare una prassi che andava avanti da anni: il metano ad uso civile per condomini e cooperative va tassato con riferimento al singolo utente e non al consumo dell'impianto centralizzato, come avveniva fino ad oggi, creando un'evidente disparità di trattamento con gli utenti dotati di caldaie autonome per le stesse finalità». L'Agenzia delle Entrate con la sua risoluzione ha ricordato che il decreto legislativo del 2 febbraio 2007 n. 26 aveva stabilito l'applicazione - a partire dal 1º gennaio 2008 - dell'aliquota Iva del 10% «alla somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da dieci a venti kg in qualsiasi fase della commercializzazione». La novità è stata ignorata dai gestori, che però potranno bussare alla porta dello Stato per riavere indietro i soldi dell'Iva versati all'erario solo dopo aver rimborsato gli utenti che ne fanno richiesta tramite i loro amministratori. Non c'è quindi da perdere tempo. Ricapitolando: il beneficio si applica su un quantitativo di 480 mc/anno per ogni singolo utente moltiplicato per il numero di utenti. L'agevolazione va riferita ai condomini che sono allacciati esclusivamente all'impianto centralizzato.
Attenzione però alla procedura. «Sono i singoli amministratori di condominio che devono farsi carico della richiesta - sottolinea Pino Staffa dell'associazione di consumatori Baby-Consumers - altrimenti i gestori potrebbero fare delle storie. Ogni associazione può naturalmente offrire un servizio di consulenza a chiunque sia in dubbio, anche ai singoli cittadini, ma per agire a nome di un condominio c'è un professionista apposito». Alla Baby-Consumers si sono già rivolti 15 condomini e circa 50 interessati.
La risoluzione viene della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa dal Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia). Nel luglio scorso il Sunia aveva avviato un'azione con la notifica della diffida all'Agenzia delle Entrate, «che per evitare il procedimento davanti al Tar - scrive il sindacato - ha deciso, accogliendo integralmente l'impostazione del Sunia, di modificare una prassi che andava avanti da anni: il metano ad uso civile per condomini e cooperative va tassato con riferimento al singolo utente e non al consumo dell'impianto centralizzato, come avveniva fino ad oggi, creando un'evidente disparità di trattamento con gli utenti dotati di caldaie autonome per le stesse finalità». L'Agenzia delle Entrate con la sua risoluzione ha ricordato che il decreto legislativo del 2 febbraio 2007 n. 26 aveva stabilito l'applicazione - a partire dal 1º gennaio 2008 - dell'aliquota Iva del 10% «alla somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da dieci a venti kg in qualsiasi fase della commercializzazione». La novità è stata ignorata dai gestori, che però potranno bussare alla porta dello Stato per riavere indietro i soldi dell'Iva versati all'erario solo dopo aver rimborsato gli utenti che ne fanno richiesta tramite i loro amministratori. Non c'è quindi da perdere tempo. Ricapitolando: il beneficio si applica su un quantitativo di 480 mc/anno per ogni singolo utente moltiplicato per il numero di utenti. L'agevolazione va riferita ai condomini che sono allacciati esclusivamente all'impianto centralizzato.
Attenzione però alla procedura. «Sono i singoli amministratori di condominio che devono farsi carico della richiesta - sottolinea Pino Staffa dell'associazione di consumatori Baby-Consumers - altrimenti i gestori potrebbero fare delle storie. Ogni associazione può naturalmente offrire un servizio di consulenza a chiunque sia in dubbio, anche ai singoli cittadini, ma per agire a nome di un condominio c'è un professionista apposito». Alla Baby-Consumers si sono già rivolti 15 condomini e circa 50 interessati.
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