Il dolore
Limite a 110 orari il giudice di pace scatena le polemiche
Antonio Scuglia
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PISA. Novanta o centodieci? Insieme alla questione del progettato e temuto pedaggio, il limite di velocità sulla Fi-Pi-Li tiene banco fra gli automobilisti di mezza Toscana, in primis fra i pisani. Il caso nasce dallo scalpore suscitato dalla senteza del giudice di pace Armando Scotto di cui abbiamo dato notizia nell'edizione di domenica. Il limite attuale, afferma il magistrato, è illegittimo: data l'importanza della strada, dovrebbe essere portato a 110. La sentenza verte sul ricorso di un cittadino, associato della Atdc (Associazione toscana a difesa dei consumatori) e relativo ad una multa presa tramite autovelox mentre andava a 108 km orari. Il ricorrente sosteneva che il limite sulla superstrada non poteva essere fissato a 90 km/h ma doveva essere portato a 110 km/h, essendo la Fi-Pi-Li una «strada extra urbana principale» e non «secondaria». Viceversa la Provincia la riteneva strada extraurbana secondaria. Il giudice di pace ha dato ragione al ricorrente: «Tenuto conto di quanto prevede l'articolo 2 del codice della strada - si legge nella sentenza 1973/2010 - la Sgc Fi-Pi-Li è qualificabile come "strada extraurbana principale", trattandosi di strada a carreggiate separate con due corsie per ogni senso di marcia con le caratteristiche descritte al comma 3 del predetto articolo. Per tale tipo di strada l'articolo 142 cds fissa il limite di velocità di Km/h 110. Il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità di fissare limiti i diversi da quelli posti direttamente dalla norma, rimettendo la competenze all'ente proprietario della strada. Nella fattispecie in esame non risulta prova di tale determinazione». E il busillis sta in una semplice parola: "qualificabile" anziché "qualificata". In giudizio, la Provincia non ha portato la prova che la Fi-Pi-Li sia già qualificata come strada extraurbana secondaria, ma è probabile che lo farà in sede di appello presso il tribunale. «Si tratta di una strada extraurbana secondaria - informa difatti la Polstrada, - per la quale l'ente proprietario può abbassare il limite di velocità, fissato in 90 km/h, ma non alzarlo». Eppure quello che dice il giudice è verissimo: le caratteristiche tecniche della strada - benché il barometro del gradimento degli utenti non indichi entusiasmo, tutt'altro - sono tali da consentire alla Regione di chiedere una sua riqualificazione come "extraurbana principale". La strada è infatti a due corsie di marcia per ciascuna carreggiata, oltre alla corsia di emergenza, presente in pochi tratti. Ma perché non è classificata come strada extraurbana principale? La causa non è una furbata dell'Anas o della Regione, bensì la circostanza che la Fi-Pi-Li presenti dei tratti costruiti quando le norme tecniche-legali erano meno restrittive rispetto a quelle vigenti oggi. Il limite di velocità sull'intero percorso è di 90 km/h; in alcuni limitati tratti, tuttavia, il limite si abbassa a 70. Da qualche tempo si sta discutendo sulla possibilità di portare a 110 km/h il limite in alcuni tratti rettilinei, e, pedaggio o, non pedaggio, è probabilissimo che ci si arrivi in tempi brevi. Ma al momento, il cittadino che contesti le multe prese per eccesso di velocità, se andava a più di 90, rischia fortemente di spendere inutilmente i soldi del ricorso.
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