Il Tirreno

Pisa

La sentenza. Annullata una multa fatta con l’autovelox a un automobilista pisano

«Fi-Pi-Li, limite illegittimo»

Antonio Scuglia
Un autovelox in funzione: sono molti quelli sulla Fi-Pi-Li
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Un autovelox in funzione: sono molti quelli sulla Fi-Pi-Li

Il giudice di pace: va alzato a 110 chilometri orari

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 PISA. È illegittimo il limite di velocità a 90 chilometri orari sulla Fi-Pi-Li: data l'importanza della strada, dovrebbe essere portato a 110.  Lo ha stabilito il giudice di pace Armando Scotto, annullando una multa per eccesso di velocità con una sentenza (1973/10) resa nota ieri da Andrea Mion, presidente della Atdc (Associazione toscana a difesa dei consumatori) e relativa a un ricorso di un associato.  Il ricorrente, multato con un autovelox dalla polizia provinciale (andava a 108 km/h), sosteneva che il limite sulla superstrada non poteva essere di 90 ma doveva essere operanate un più elevato limite (110km/h) essendo la Fi-Pi-Li una «strada extra urbana principale» e non «secondaria». Viceversa la Provincia la riteneva strada extraurbana secondaria.  Il giudice di pace ha dato ragione al ricorrente sentenziando che si tratta di strada a limite 110 (extraurbana principale).  «Questa sentenza - dice Mion - rappresenta una piccola rivoluzione per noi toscani (specialmente pisani) perché chissà quante migliaia di automobilisti hanno preso multe per eccesso di velocità (andando entro i 110km/h) in quel tratto ed ora scoprono tramite una sentenza che queste multe non erano poi così legittime. Altri automobilisti che hanno preso multe del genere nell'ultimo periodo invece possono sperare che il giudice di pace, dopo aver effettuato un eventuale ricorso, gli dia ragione, evitando così di pagare somme di danaro che in questo periodo di crisi è meglio avere in tasca. Comunque, questa sentenza crea un importante precedente per le migliaia di automobilisti che giornalmente usano la Fi-Pi-Li».  La multa era stata elevata nell'aprile del 2009: il ricorrente ha eccepito una serie di presunte irregolarità, fra cui il giudice ha esaminato direttamente l'errata indicazione del limite di velocità. «Tenuto conto di quanto prevede l'articolo 2 del codice della strada - si legge in sentenza - la Sgc Fi-Pi-Li è qualificabile come "strada extraurbana principale", trattandosi di strada a carreggiate separate con due corsie per ogni senso di marcia con le caratteristiche descritte al comma 3 del predetto articolo. Per tale tipo di strada l'articolo 142 cds fissa il limite di velocità di Km/h 110. Il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità di fissare limiti i diversi da quelli posti direttamente dalla norma, rimettendo la competenze all'ente proprietario della strada. Nella fattispecie in esame non risulta prova di tale determinazione».  Va in ogni caso ricordato che la sentenza del giudice Scotto non vincola i suoi colleghi: non è detto quindi che ulteriori ricorsi, se affidati ad altri magistrati, abbiano lo stesso esito positivo per l'automobilista. Per info sull'associazione (via don Dino Chelini 102, 55100 Lucca): www.toscanaconsumatori.it

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