Il Tirreno

Pisa

I colpevoli rischiano sei mesi

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 Secondo il Codice penale (articolo 658: procurato allarme presso l'Autorità) «chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516».  Il procurato allarme consiste in atti che fanno scattare le procedure di emergenza senza la presenza di un pericolo reale.  Se ne parla spesso insieme all'articolo 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico), la cui pena base è l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda di poco superiore a 300 euro.

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