Il Tirreno

Pisa

Offre sesso sul web a nome di un'altra

Antonio Scuglia
Una postazione della polizia postale
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Una postazione della polizia postale

Ha violato il sito internet della vittima, condannata a un grosso risarcimento

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 PISA. Diffamò un'altra donna inserendosi nella homepage del suo sito internet e... dichiarandosi disponibile per incontri sessuali (ma a nome della vittima). Dopo la condanna penale, ecco la causa civile per risarcimento danni, davanti al giudice di pace Raffaele Basile.  La vittima era difesa dall'avvocato Antonio Benvenuti, che chiedeva per la sua assistita un risarcimento danno non patrimoniale di 2500 euro per la commissione di fatti sanzionati dall'articolo 595 terzo comma del codice penale (diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità), già accertati nel corso di un procedimento penale conclusosi con decreto penale esecutivo del Gip del tribunale di Pisa.  La donna accusata si è costituita in giudizio ma non è comparsa personalmente, per cui non si è potuta tentare di conciliazione delle parti, e non si è presentata all'udienza per l'interrogatorio formale.  «La domanda - afferma il giudice - è fondata e va accolta». La responsabilità della convenuta, si legge in sentenza, appare dimostrata in virtù della condanna da parte del Gip, dove si legge che la donna, creando nel circuito internet un messaggio a nome della parte attrice offendeva la sua reputazione.  Dagli atti di causa si evince che la donna citata in giudizio «si sia surrettiziamente introdotta in una homepage» di titolarità dell'altra «stravolgendo il contenuto della medesima», cioè «inserendo contenuto di dubbio gusto, in quanto facente riferimento a circostanze risultate del tutto inventate circa una pretesa ampia disponibilità sessuale della odierna parte attrice con possibilità di essere agevolmente contattata».  In giudizio, grazie anche ad una testimonianza, è stato evidenziato che all'iniziativa illecita della donna, tra l'altro documentata anche con copia cartacea del contenuto delle pagine web, «conseguì un periodo di turbativa della tranquillità della parte attrice e della sua famiglia, con continue "invasive" telefonate da parte di persone la cui fantasia era stata abnormemente sollecitata dal contenuto del sito internet posto in essere dalla convenuta».  Ne è risultato, continua la sentenza del giudice di pace, un danno morale, «consistente in una sofferenza soggettiva, nell'ingiusto turbamento conseguente all'offesa ricevuta, nel cosiddetto "sovvertimento esistenziale", causati proprio dalla commissione di un illecito. Inoltre va ravvisata l'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla riservatezza alla libertà della corrispondenza, al domicilio, dalla quale lesione conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.  Il giudice di pace Basile ha ritenuto congrua la somma richiesta dalla parte attrice di 2500 euro (meno 800, già pagate in corso di lite), più altri 2500 circa di spese giudiziali.  

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di Redazione Pisa