Finanza
Il magistrato: «Il tentativo di recupero del credito arriva ben oltre qualunque termine giuridico e razionale»
Richiesta ingiusta, Gea pagherà le spese
Antonio Scuglia
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Lavori a un acquedotto Un'ingiunzione per la bolletta dell'acqua dopo 9 anni dalla sua emissione
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PISA. Chiedere (tramite Equitalia) il pagamento di una bolletta di nove anni fa è una furbata nei confronti dei cittadini che non conoscono i loro diritti. Con questa motivazione il giudice di pace Mario Casella (sentenza 2163/2010) ha condannato la Gea a pagare mille euro di spese legali a un cittadino che davanti allo stesso giudice, aveva proposto ricorso contro l'esecutività di una cartella esattoriale. Il cittadino era assistito dall'avvocato Buoncristiani, che in giudizio eccepiva la prescrizione di quella bolletta dell'acqua. La cartella esattoriale era riferita alla tariffa di servizio idrico relativo all'anno 2001 e fu notificata al ricorrente solo nel marzo del 2010. L'uomo eccepiva quindi la prescrizione del diritto al pagamento dell'importo richiesto, e l'impossibilità che tale pagamento fosse richiesto secondo la procedura di riscossione coattiva, chiedendo che venisse dichiarata, per l'appunto, la prescrizione del diritto o comunque l'invalidità della cartella opposta. La Gea Spa si è costituita in giudizio rilevando come la cartella impugnata fosse stata nel frattempo oggetto di sgravio; eccepiva quindi il difetto di interesse ad agire da parte dell'attore e concludeva perché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. «Dalla documentazione prodotta - rileva il giudice - emerge in maniera incontrovertibile la prescrizione del diritto azionato dalla società opposta, dovendosi ritenere ampiamente trascorso il termine prescrizionale di 5 anni previsto dalla legge. Tale circostanza trova ulteriore conferma nell'atteggiamento della stessa convenuta che, nel costituirsi in giudizio, dà atto dell'avvenuto sgravio della cartella esattoriale. Tuttavia è innegabile che l'annullamento delle somme opposte e la comunicazione all' odierno attore siano avvenuti solo successivamente alla notificazione dell'atto di citazione ed all'introduzione del giudizio. Ne consegue che, nonostante la cessazione della materia del contendere parte convenuta debba ritenersi virtualmente soccombente» e quindi condannata a pagare le spese di lite. «È comunque da stigmatizzare - scrive il giudice - il comportamento del convenuto che ha azionato il tentativo di recupero del credito ben oltre qualunque termine giuridico e razionale, forse confidando sulla "modestia" della cifra ingiunta e fondando la pretesa sul fatto che un quisque de populo non addentro alle "segrete cose", vedendosi notificare la cartella esattoriale, avrebbe provveduto ad onorarla pur di non dar seguito ad ulteriore aggravio di spese». In sostanza, dice il giudice, il tentativo di recupero il credito a distanza di tanti anni era viziato in ogni caso, e non è giusto basare il proprio comportamento sulla convinzione che il cittadino paghi perché non sa come funziona la legge. Solo dopo essere stata covenuta in giudizio, infatti, l'azienda aveva "condonato" la bolletta.
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