Lutto
Giudice di pace. Affitti, non vale laccordo privato dopo aver conferito lincarico al professionista
Non pagano la mediazione: condannati
Antonio Scuglia
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Annunci immobiliari in una foto darchivio L'agenzia immobiliare ottiene il risarcimento e anche le spese legali
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PISA. Vado a vedere la casa da affittare (o comprare) tramite un'agenzia, poi mi accordo privatamente col proprietario. Risparmio io e risparmia lui, perché l'agenzia mica lavora gratis. Va tutto bene, solo che... non si può fare. Lo ha ricordato il giudice di pace pisano Mario Casella nella sentenza 1113/2010, decidendo sulla causa intentata da un'agenzia immobiliare, assistita dall'avvocato Bizzarri, contro un padrone di casa (un viareggino) e una coppia di Vecchiano, per il pagamento della mediazione. L'agenzia aveva citato locatore e inquilini di un immobile sito a Nodica, per farli condannare al pagamento della provvigione maturata a seguito di locazione dell'appartamento. «Dagli atti di causa e dalle documentazioni prodotte - scrive il magistrato nella sentenza - è risultato che tra le partì è stato stipulato contratto di locazione ed indubbiamente l'interessamento dell'agenzia attrice ne ha favorito il buon esito». La titolare dell'agenzia infatti aveva ricevuto incarico telefonico da parte dell'affittuaria per la locazione dell'immobile. Successivamente l'agenzia non ha avuto più notizie, ma nel luglio 2009 è venuta a sapere che tra le parti si era concluso il contratto di locazione, chiedendo pertanto la propria provvigione. Entrambe le parti hanno risposto negativamente all'invito, ribadendo tale posizione anche alla lettera di sollecito del legale. Dunque «è accoglibile la domanda, dal momento che dalla documentazione prodotta si evince chiaramente come vi sia stata proposta di locazione stipulata presso l'agenzia immobiliare in cui il locatario, sottoscrisse l'impegno irrevocabile versando anche, quale caparra, la somma di 500 euro. Anche il comportamento processuale tenuto dai convenuti corrobora tale convincimento. Gli stessi infatti sono rimasti contumaci e non hanno aderito neppure all'invito di rendere interrogatorio formale, ritualmente loro deferito, perfezionando in tal modo l'ipotesi prevista dall'art. 232 Cpc». Il giudice quindi ha accolto la domanda ed ha condannato il padrone di casa e l'affittuaria a versare ciascuno all'agenzia 850 euro, Iva e interessi per l'pèera di mediazione. Ed ha condannato entrambi anche al ristoro della notula professionale in favore dell'avvocato: oltre 1.800 euro. Un'altra sentenza in materia era stata recentemene emessa dal giudice Marcello Tucceri Cimini: il titolare di un'agenzia ha citato un cliente per farsi pagare la provvigione su un immobile venduto per 50mila euro dopo una proposta d'acquisto firmata per 95mila euro. La vendita avvenne molto più tardi e a condizioni diverse, ma il giudice ha dato pienamente ragione all'agenzia: fa fede infatti la proposta d'acquisto firmata dal venditore, sulla carta intestata dell'agenzia.
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