Il dolore
Multe, giudice contro l'autovelox «Per i controlli usate i vigili»
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Un autovelox in agguato su una strada della provinciaSecondo il magistrato, nei pressi dei centri urbani i Comuni devono contestare immediatamente le violazioni ai trasgressori
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PISA. Al giudice di pace di Pisa il Grande Fratello (inteso come sorvegliante occulto, non come programma tv) non ispira simpatia. I Comuni vogliono fare le multe? Quantomeno in centro città e dintorni usino il proprio personale, non le reti a strascico come autovelox e vistared. Il giudice Marcello Tucceri Cimini ha depositato nei giorni scorsi una sentenza (1245/2010) in cui "assolve" un automobilista multato grazie alle apparecchiature elettroniche dal Comune di San Giuliano.
L'uomo, assistito dall'avvocato Lorenzo Gremigni, si opponeva ad una sanzione relativa ad un presunto attraversamento di un incrocio quando il semaforo era rosso. Riteneva infatti, di essere passato sotto il semaforo prima che la luce diventava rossa. Una questione sostanziale ma anche formale: «La sanzione - si legge in sentenza - deve essere annullata a causa della mancata presenza degli organi di polizia al momento dell'accertamento, alla luce della evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione dell'articolo 201 comma 1-bis lettera b del Codice della strada. Secondo il magistrato, «la domanda appare fondata. Le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del ricorso rappresentano "esimente" da responsabilità da illecito amministrativo». Infatti, dice il giudice, «la contestazione immediata sull'autostrada e sulle strade di grande circolazione non è necessaria, ma nei pressi delle città la contestazione immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di legittimità strutturale ed essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento».
Aggiunge la sentenza: l'apparecchiatura del rilevamento in oggetto «è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l'inseguimento, sia l'arresto del veicolo da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto procedere a fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente». E invece «polizia municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione perché il rilievo della contravvenzione è avvenuto a mezzo di apparecchiature per accertamento specifico delle violazioni commesse alle intersezioni semaforiche, senza la presenza degli organi di polizia».
L'uomo, assistito dall'avvocato Lorenzo Gremigni, si opponeva ad una sanzione relativa ad un presunto attraversamento di un incrocio quando il semaforo era rosso. Riteneva infatti, di essere passato sotto il semaforo prima che la luce diventava rossa. Una questione sostanziale ma anche formale: «La sanzione - si legge in sentenza - deve essere annullata a causa della mancata presenza degli organi di polizia al momento dell'accertamento, alla luce della evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione dell'articolo 201 comma 1-bis lettera b del Codice della strada. Secondo il magistrato, «la domanda appare fondata. Le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del ricorso rappresentano "esimente" da responsabilità da illecito amministrativo». Infatti, dice il giudice, «la contestazione immediata sull'autostrada e sulle strade di grande circolazione non è necessaria, ma nei pressi delle città la contestazione immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di legittimità strutturale ed essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento».
Aggiunge la sentenza: l'apparecchiatura del rilevamento in oggetto «è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l'inseguimento, sia l'arresto del veicolo da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto procedere a fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente». E invece «polizia municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione perché il rilievo della contravvenzione è avvenuto a mezzo di apparecchiature per accertamento specifico delle violazioni commesse alle intersezioni semaforiche, senza la presenza degli organi di polizia».
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