Il Tirreno

Pisa

DAL GIUDICE DI PACE

Le Poste condannateper la mancata consegna di un plico

Antonio Scuglia
Le Poste condannateper la mancata consegna di un plico

Poste Italiane condannate per la mancata consegna di un plico: un inconveniente che a volte succede, ma che fa sempre arrabbiare la vittima dell'involontario disservizio. E quando la vittima del disservizio è un avvocato, anche se il pacco in sé era di modico valore, non è difficile che si arrivi fino al giudice: in questo caso, il giudice di pace Armando Scotto (sentenza 381/2010)

2 MINUTI DI LETTURA





PISA. Poste Italiane condannate per la mancata consegna di un plico: un inconveniente che a volte succede, ma che fa sempre arrabbiare la vittima dell'involontario disservizio. E quando la vittima del disservizio è un avvocato, anche se il pacco in sé era di modico valore, non è difficile che si arrivi fino al giudice: in questo caso, il giudice di pace Armando Scotto (sentenza 381/2010).

Il legale, assistito dalla collega Luciana Scarpellini, chiedeva di accertare la responsabilità di Poste Italiane Spa nella mancata consegna di un plico contenente le agende 2009 e condannarla a risarcire «tutti i danni subiti e le spese sostenute in conseguenza del comportamento negligente tenuto dalle Poste Italiane Spa».

Secondo l'avvocato, un plico a lui destinato era stato restituito al mittente per compiuta giacenza, senza che venisse lasciato alcun avviso: il pacco conteneva 4 agende legali 2009.

Il professionista chiedeva il rimborso della somma (11,10 euro) spesa per ottenere un nuovo invio del plico, nonché un ulteriore risarcimento dei danni, quantificato in 200 euro, per il dispendio di tempo ed i disagi conseguenti alla ritardata consegna delle agende.

Il giudice non ha calcato la mano sul danno non patrimoniale.
«L'attore ha dedotto genericamente il dispendio di tempo per ottenere la disponibilità effettiva delle agende ed il disagio per il ritardo della consegna delle stesse, che non integrano certo l'ipotesi della effettiva lesione di un diritto costituzionalmente inviolabile vulnerato da una offesa grave ed un pregiudizio serio, in presenza della quale è risarcibile tale categoria di danno»: ha scritto, citando la sentenza 26975/08 della Cassazione civile.

Il danno reale quindi, ha stabilito il giudice, era di soli 11,10 euro più gli interessi legali «per compensare il creditore della mancata disponibilità delle agende».

Ma le Poste sono state comunque condannate: «Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate compensando le stesse nella misura di 1/3, in considerazione del ridimensionamento della pretesa attrice».

In tutto 322 euro, oltre al rimborso spese generali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Attenzione

Ritiro urgente nei supermercati Conad di albume d’uovo per rischio salmonella

di Redazione web