BANCHE IN TRIBUNALE
"4 you", rimborso recorda una risparmiatrice
Un risarcimento da 110mila euro per una donna che aveva acquistato prodotti finanziari a rischio - il prodotto si chiamava "4you" ed era stato venduto dal Monte dei Paschi di Siena - senza essere adeguatamente informata. La buona notizia per migliaia di risparmiatori arriva dalla Corte d'Appello di Firenze
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PISA. Dalla Corte d'Appello di Firenze arriva una buona notizia per numerosi risparmiatori pisani in causa contro alcune banche per i prodotti finanziari a rischio, venduti a migliaia e migliaia di persone negli anni scorsi senza dare loro sufficienti informazioni.
La Corte ha condannato il Monte dei Paschi a restituire a una donna di Pietrasanta, assistita dall'avvocato pisano Silvio Scuglia (consulente legale dell'associazione dei consumatori Aduc di Firenze) la somma di 94mila euro, oltre a 14mila euro di spese legali.
La risparmiatrice ha ottenuto infatti l'annullamento di un piano di finanziamento e investimento "4 you" risalente al 2001. La difesa della donna metteva in evidenza le scarse e fuorvianti informazioni ricevute, e l'inadeguatezza del piano al investimento al suo profilo di rischio. Secondo la sentenza della Corte, in primo grado vi era stato un "errore del Giudice nel considerare il piano finanziario come strumento previdenziale, anziché come prodotto speculativo ad alto rischio", sottolineando la "violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza da parte della Banca", l'"illiceità della causa del contratto, in relazione alla facoltà di recesso e alla libertà di investimento e l'inadeguatezza dello strumento finanziario al profilo di rischio della cliente".
Il piano finanziario in questione, secondo i giudici, "non può assolutamente essere qualificato come previdenziale, non consistendo affatto in un semplice accumulo di risparmio, bensì in un mutuo finalizzato ad una speculazione finanziaria dall'esito incerto per il cliente, e in ogni caso vantaggiosa per la Banca".
Per i giudici, diversamente da quanto accade in un normale PAC (piano di accumulo capitale) o in un piano di investimento progressivo in un fondo, "nel 4 you il cliente si indebitava fortemente e alla scadenza del periodo stabilito poteva soltanto sperare in un recupero delle spese ed in un profitto del tutto aleatorio. A fronte, la Banca godeva degli interessi sul mutuo, dell'aggio per il collocamento delle obbligazioni, e del profitto indiretto derivante dalla appartenenza della banca emittente al suo gruppo, senza alcun rischio".
La Corte ha condannato il Monte dei Paschi a restituire a una donna di Pietrasanta, assistita dall'avvocato pisano Silvio Scuglia (consulente legale dell'associazione dei consumatori Aduc di Firenze) la somma di 94mila euro, oltre a 14mila euro di spese legali.
La risparmiatrice ha ottenuto infatti l'annullamento di un piano di finanziamento e investimento "4 you" risalente al 2001. La difesa della donna metteva in evidenza le scarse e fuorvianti informazioni ricevute, e l'inadeguatezza del piano al investimento al suo profilo di rischio. Secondo la sentenza della Corte, in primo grado vi era stato un "errore del Giudice nel considerare il piano finanziario come strumento previdenziale, anziché come prodotto speculativo ad alto rischio", sottolineando la "violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza da parte della Banca", l'"illiceità della causa del contratto, in relazione alla facoltà di recesso e alla libertà di investimento e l'inadeguatezza dello strumento finanziario al profilo di rischio della cliente".
Il piano finanziario in questione, secondo i giudici, "non può assolutamente essere qualificato come previdenziale, non consistendo affatto in un semplice accumulo di risparmio, bensì in un mutuo finalizzato ad una speculazione finanziaria dall'esito incerto per il cliente, e in ogni caso vantaggiosa per la Banca".
Per i giudici, diversamente da quanto accade in un normale PAC (piano di accumulo capitale) o in un piano di investimento progressivo in un fondo, "nel 4 you il cliente si indebitava fortemente e alla scadenza del periodo stabilito poteva soltanto sperare in un recupero delle spese ed in un profitto del tutto aleatorio. A fronte, la Banca godeva degli interessi sul mutuo, dell'aggio per il collocamento delle obbligazioni, e del profitto indiretto derivante dalla appartenenza della banca emittente al suo gruppo, senza alcun rischio".
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