Il dolore
ALCOL E GUIDA
L’etilometro vince sempreIl test vale anche da fermo
Antonio Scuglia
Hai bevuto un bicchierino di troppo? Non guidare. Anzi non metterti al volante, nemmeno per rimanere fermo. Non lascia dubbi una recentissima sentenza del giudice di pace Tucceri Cimini. Il magistrato ha respinto il ricorso di un automobilista multato, nel marzo dell’anno scorso dalla Stradale sul Lungarno Mediceo
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PISA. Hai bevuto un bicchierino di troppo? Non guidare. Anzi non metterti al volante, nemmeno per rimanere fermo. Non lascia dubbi una recentissima sentenza del giudice di pace Tucceri Cimini. Il magistrato ha respinto il ricorso di un automobilista multato, nel marzo dell’anno scorso dalla Stradale sul Lungarno Mediceo.
All’uomo era stata anche sospesa la patente. «A seguito di una prima constatazione de visu - rileva il giudice ne dispositivo (sentenza 3833/2009) - e poi del test alcolimetrico effettuato dai verbalizzanti, gli stessi hanno accertato lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool dall’esito della misurazione fornita dall’apparecchio “Alcoltest 7110 MkIII”». La pattuglia della polizia stradale riferiva nel suo verbale di aver notato l’uomo alla guida della propria autovettura, una Jeep Grand Cherokee, e constatato «lo stato di disarmonia psicofisica » dell’uomo. Che vanamente ha sottolineato al giudice «non stavo guidando: ero fermo in parcheggio». Perché secondo il giudice, «nel formulare l’articolo 186 del codice della strada, il legislatore ha inteso principalmente tutelare l’incolumità pubblica in ogni momento, prevedendo episodi dannosi dovuti a una guida condizionata allo stato di ebbrezza alcolica ». L’ufficio del giudice di pace pisano è tradizionalmente severo nel giudicare i casi di guida in stato di ebbrezza.
In tempi non lontani il giudice Ermanno Sanzo condannò un cittadino extracomunitario, comminandogli in sede penale una multa di 516 euro (più le spese processuali): il giovane era stato intercettato sull’Aurelia dalla polizia municipale di San Giuliano mentre circolava alla guida di una bici in stato di ebbrezza, tanto da doversi far ricoverare al Santa Chiara per intossicazione alcolica acuta.
All’uomo era stata anche sospesa la patente. «A seguito di una prima constatazione de visu - rileva il giudice ne dispositivo (sentenza 3833/2009) - e poi del test alcolimetrico effettuato dai verbalizzanti, gli stessi hanno accertato lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool dall’esito della misurazione fornita dall’apparecchio “Alcoltest 7110 MkIII”». La pattuglia della polizia stradale riferiva nel suo verbale di aver notato l’uomo alla guida della propria autovettura, una Jeep Grand Cherokee, e constatato «lo stato di disarmonia psicofisica » dell’uomo. Che vanamente ha sottolineato al giudice «non stavo guidando: ero fermo in parcheggio». Perché secondo il giudice, «nel formulare l’articolo 186 del codice della strada, il legislatore ha inteso principalmente tutelare l’incolumità pubblica in ogni momento, prevedendo episodi dannosi dovuti a una guida condizionata allo stato di ebbrezza alcolica ». L’ufficio del giudice di pace pisano è tradizionalmente severo nel giudicare i casi di guida in stato di ebbrezza.
In tempi non lontani il giudice Ermanno Sanzo condannò un cittadino extracomunitario, comminandogli in sede penale una multa di 516 euro (più le spese processuali): il giovane era stato intercettato sull’Aurelia dalla polizia municipale di San Giuliano mentre circolava alla guida di una bici in stato di ebbrezza, tanto da doversi far ricoverare al Santa Chiara per intossicazione alcolica acuta.
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