Sicurezza
GIUDICE DI PACE
Un'odissea per riavere i bagagli
Antonio Scuglia
◗
Passeggeri con i bagagliQualcuno, quando perde i bagagli dei passeggeri, non li assiste, e vuole rimborsarli con due lire; e in caso di contenzioso pretende di dirimere la controversia in capo al mondo. A questo malvezzo di alcune compagnie aeree ha cercato di mettere un freno il giudice di pace pisano Mario Casella, che nei giorni scorsi ha emesso una dura sentenza
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PISA. Dura sia nella sostanza sia nei toni - contro una compagnia estera (che non lavora su Pisa). La vittima di una vera e propria odissea era un pisano, che aveva trascorso sette giorni in vacanza in Brasile, insieme alla moglie, partendo da Bologna. All'andata i bagagli gli erano stati consegnati solo dopo due giorni e al ritorno dopo quattro (e "alleggeriti" di alcuni capi di abbigliamento). Assistito dall'avvocato Franceschi, l'uomo si è rivolto alla magistratura, che gli ha dato ragione in tutto.
Senza peraltro la possibilità di una conciliazione: la compagnia aerea non aveva neppure munito di delega alla trattativa il proprio procuratore. Cosa che avrebbe potuto farle risparmiare un bel po' di soldi: il cliente infatti aveva comunque manifestato disponibilità a una transazione per una cifra inferiore a quella richiesta.
Il giudice Casella ha ribattuto punto su punto alle obiezioni della compagnia aerea, la quale sosteneva che il Foro competente fosse quello di Lisbona (dove ha sede l'azienda) o al massimo quello di Roma, che la causa doveva essere decisa in tribunale e semmai, qualora fosse stato competente anche il giudice di pace, doveva essere quello di Roma. La sostanza non è difficile da capire: qualunque ufficio giudiziario può andare bene, purché sia abbastanza lontano da mettere il consumatore in condizione di non potersi tutelare se non a prezzo di ulteriori sacrifici. Ma stavolta alla compagnia è andata male: il biglietto è stato comprato online «e pertanto - ha spiegato il giudice - il Foro competente è quello del consumatore, ove è avvenuta la conferma del rapporto contrattuale e cioè è anche espresso dal Codice del Consumo».
La condanna è stata di 2500 euro, più 1600 di spese legali. E alla compagnia aerea che sosteneva che il cliente, una volta arrivato in Brasile, non aveva necessità di ricomprarsi subito i vestiti, ha risposto: «Cosa avrebbe dovuto fare durante l'"assenza" delle valige, forse attendere in albergo in calzini e mutande?».
Senza peraltro la possibilità di una conciliazione: la compagnia aerea non aveva neppure munito di delega alla trattativa il proprio procuratore. Cosa che avrebbe potuto farle risparmiare un bel po' di soldi: il cliente infatti aveva comunque manifestato disponibilità a una transazione per una cifra inferiore a quella richiesta.
Il giudice Casella ha ribattuto punto su punto alle obiezioni della compagnia aerea, la quale sosteneva che il Foro competente fosse quello di Lisbona (dove ha sede l'azienda) o al massimo quello di Roma, che la causa doveva essere decisa in tribunale e semmai, qualora fosse stato competente anche il giudice di pace, doveva essere quello di Roma. La sostanza non è difficile da capire: qualunque ufficio giudiziario può andare bene, purché sia abbastanza lontano da mettere il consumatore in condizione di non potersi tutelare se non a prezzo di ulteriori sacrifici. Ma stavolta alla compagnia è andata male: il biglietto è stato comprato online «e pertanto - ha spiegato il giudice - il Foro competente è quello del consumatore, ove è avvenuta la conferma del rapporto contrattuale e cioè è anche espresso dal Codice del Consumo».
La condanna è stata di 2500 euro, più 1600 di spese legali. E alla compagnia aerea che sosteneva che il cliente, una volta arrivato in Brasile, non aveva necessità di ricomprarsi subito i vestiti, ha risposto: «Cosa avrebbe dovuto fare durante l'"assenza" delle valige, forse attendere in albergo in calzini e mutande?».
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