Il dolore
TELECOM
Telecom, staccare il telefono è danno esistenziale
Se c’è una contestazione su una bolletta, la Telecom non può di sua iniziativa staccare l’utenza. E il danno che ne deriva al cliente può essere non solo patrimoniale ma anche esistenziale. Una sentenza del giudice Mario Casella ha accolto le richieste di un pisano: il gestore telefonico dovrà pagare circa 3mila euro fra risarcimenti e spese legali
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Se c’è un dubbio, o meglio una contestazione, su una bolletta, la Telecom non può di sua iniziativa staccare l’utenza. E il danno che ne deriva al cliente può essere non soltanto patrimoniale, ma anche esistenziale. Lo afferma una sentenza emessa dal giudice di pace Mario Casella (06/2009).
La pronuncia ha accolto le richieste presentate da un cittadino pisano. L’uomo era assistito dall’avvocato Longo. Secondo il pisano, «la risoluzione contrattuale per la somministrazione di telefonia fissa non è stata correttamente esercitata per palese violazione della normativa contrattuale da parte di Telecom Italia Spa».
Il danno è quello causato dall’«arbitrario distacco» della linea telefonica e, per cinquanta giorni, della rete Internet. L’attore inoltre contestava la bolletta di circa 210 euro per telefonate che sosteneva non aver effettuato. Su quest’ultimo punto il giudice ha dato ragione al gestore «non essendo emerse prove precise e concrete atte a dimostrare la totale infondatezza della richiesta Telecom ».
Ben diverso il discorso sul taglio dell’utenza: «La convenuta Telecom, in spregio alle condizioni contrattuali da essa peraltro stabilite, ha impropriamente disattivato il servizio per ben tre volte, senza dare nessuna comunicazione e/o avviso all’utente. Tale condotta resta censurabile». Il tutto perché l’utente si era avvalso delle condotte «ritenute legittime e pertinenti e contemplate dalla normativa adottata dalla società di telefonia », cioè il reclamo e il pagamento della somma non oggetto di contestazione, e la Telecom «insindacabilmente ha ritenuto più opportuno sospendere il servizio creando un forte disagio all’attore ove, per la propria attività lavorativa, il telefono stesso si trova a svolgere un ruolo importante e sostanziale ».
Salta agli occhi, però, il riconoscimento del danno esistenziale, «consistito nell’aver sollecitato la società telefonica affinché adempisse all’impegno assunto, ovvero nell’aver patito un disagio, una frustrazione o uno stress legati alla posizione dominante dell’azienda telefonica o infine nel non aver potuto usufruire del servizio scelto per un lungo periodo».
Il magistrato ha condannato la Telecom al pagamento di 600 euro più gli interessi a titolo di risarcimento, e al pagamento della notula del legale: 2.908 euro. Antonio Scuglia
La pronuncia ha accolto le richieste presentate da un cittadino pisano. L’uomo era assistito dall’avvocato Longo. Secondo il pisano, «la risoluzione contrattuale per la somministrazione di telefonia fissa non è stata correttamente esercitata per palese violazione della normativa contrattuale da parte di Telecom Italia Spa».
Il danno è quello causato dall’«arbitrario distacco» della linea telefonica e, per cinquanta giorni, della rete Internet. L’attore inoltre contestava la bolletta di circa 210 euro per telefonate che sosteneva non aver effettuato. Su quest’ultimo punto il giudice ha dato ragione al gestore «non essendo emerse prove precise e concrete atte a dimostrare la totale infondatezza della richiesta Telecom ».
Ben diverso il discorso sul taglio dell’utenza: «La convenuta Telecom, in spregio alle condizioni contrattuali da essa peraltro stabilite, ha impropriamente disattivato il servizio per ben tre volte, senza dare nessuna comunicazione e/o avviso all’utente. Tale condotta resta censurabile». Il tutto perché l’utente si era avvalso delle condotte «ritenute legittime e pertinenti e contemplate dalla normativa adottata dalla società di telefonia », cioè il reclamo e il pagamento della somma non oggetto di contestazione, e la Telecom «insindacabilmente ha ritenuto più opportuno sospendere il servizio creando un forte disagio all’attore ove, per la propria attività lavorativa, il telefono stesso si trova a svolgere un ruolo importante e sostanziale ».
Salta agli occhi, però, il riconoscimento del danno esistenziale, «consistito nell’aver sollecitato la società telefonica affinché adempisse all’impegno assunto, ovvero nell’aver patito un disagio, una frustrazione o uno stress legati alla posizione dominante dell’azienda telefonica o infine nel non aver potuto usufruire del servizio scelto per un lungo periodo».
Il magistrato ha condannato la Telecom al pagamento di 600 euro più gli interessi a titolo di risarcimento, e al pagamento della notula del legale: 2.908 euro. Antonio Scuglia
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