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Il giudice annulla le ingiunzioni Sepi

Antonio Scuglia
L’edificio che ospita la Sepi
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L’edificio che ospita la Sepi

Un nuovo capitolo della querelle sulle ingiunzioni di pagamento della Sepi: quelle emesse fino al 2008 compreso sono illegittime, afferma una sentenza appena emessa dal giudice di pace Marcello Tucceri Cimini appena depositata (causa civile 3625/2008). Ma la Sepi non la vede affatto così ed ha preannunciato che ricorrerà in tribunale

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PISA. Un nuovo capitolo della querelle sulle ingiunzioni di pagamento della Sepi: quelle emesse fino al 2008 compreso sono illegittime, afferma una sentenza appena emessa dal giudice di pace Marcello Tucceri Cimini appena depositata (causa civile 3625/2008). Ma la Sepi non la vede affatto così ed ha preannunciato che ricorrerà in tribunale, forte di decisioni di ben diverso tenore già emesse da altri giudici.

Un automobilista, assistito dall'avvocato Giorgio Benedetti, ha proposto opposizione a un'ingiunzione di pagamento per l'importo di 1.160 euro, per tre motivi: illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per violazione e falsa applicazione del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada; Eccesso di potere e/o violazione delle norme sulle entrate comunali; violazione dei principi previsti dalla legge sui diritti del contribuente.

La Sepi si è costituita chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente perché infondate.
Ma per il giudice Tucceri Cimini «il ricorso deve essere integralmente accolto». Il magistrato, nella sentenza emessa dopo l'udienza del 6 ottobre, «ribadisce l'inammissibilità dell'adozione dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D.14 aprile 1910 nº639 da parte degli Enti al fine di procedere alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada»: il procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. «deve avvenire esclusivamente mediante ruolo esattoriale». Secondo il giudice di pace, le sentenze del Tribunale Civile di Pisa e le della Cassazione nº 23631 del 2006 «confermano la tesi del ricorrente, dichiarando illegittime le ingiunzioni fiscali emesse fino all'anno 2008 compreso in quanto poste in essere da un soggetto privo dei requisiti previsti dagli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo 446/97».

Secondo la sentenza, dunque, «le ingiunzioni di pagamento opposte sono illegittime in quanto poste in essere da un soggetto privo dei requisiti previsti dalle norme di cui al combinato disposto degli artt.52 e 53 del D.Lgs 446/1997 vigente all'epoca dei fatti».

Secondo la sentenza della Cassazione richiamata da Tucceri Cimini, in tema di codice della strada, l'uso delle norme previste per l'esazione delle imposte dirette è «un sistema tassativo e derogatorio» rispetto alla normativa generale; «l'amministrazione, pertanto, è priva della facoltà di ricorrere ai normali mezzi previsti dalla legge per la formazione del titolo esecutivo o per procedere ad esecuzione forzata».

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