Sicurezza
Pisa
Nuova ondata di cartelle pazze
Antonio Scuglia
◗
Alcuni cittadini in fila attendono di parlare con gli addetti di un’esattoria (foto di repertorio)Chi ha cambiato gestore ma non ha dato disdetta per tempo e non ha pagato, senza saperlo ha evaso una tassa governativa
4 MINUTI DI LETTURA
PISA. Cartelle pazze in agguato. Dall'ufficio Fiumi e Fossi ma non solo: anche e soprattutto dalla Agenzia delle Entrate per le... bollette telefoniche. Sembra incredibile ma è così. «Già nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una decina di segnalazioni - spiega Pino Staffa, presidente nazionale dell'associazione BabyConsumers (www.babyconsumers.it) - e prevediamo che sia solo la punta dell'iceberg».
Ma come è possibile? «Si tratta di tutti i casi in cui una ditta ha cambiato gestore telefonico e si verificato un intoppo, ovvero il nuovo gestore ha iniziato a fatturare ma quello vecchio non era ancora staccato. Uno non paga la bolletta del vecchio gestore e non sa che una parte di quel costo è la tassa di concessione governativa».
Per cui i soggetti interessati a riscuotere sono due: il gestore della linea, appunto, ma anche lo Stato, che fa partire un accertamento per omesso versamento della tassa. Così arrivano le sanzioni e magari si va a pagare il doppio. Cosa succede? L'ente creditore iscrive il debito in un ruolo e incarica l'agente della riscossione, affinché provveda alla riscossione.
Agenzia Entrate ed Equitalia. Da tre anni la riscossione è attribuita all'Agenzia delle Entrate e all'Inps. Questi si avvalgono di Equitalia Spa, che a sua volta agisce direttamente o tramite partecipate: di solito le stesse società già operanti come "concessionarie" (ad es. la Gerit è ora diventata Equitalia Gerit, l'Esatri è ora Equitalia Esatri). L'agente della riscossione, ricevuto il ruolo, emette e notifica le cartelle esattoriali contenenti le richieste di pagamento.
Come difendersi dalle cartelle pazze. «Quando arriva una cartella esattoriale per un debito infondato, - dice Staffa, - è opportuno rivolgersi prima di tutto all'ente creditore. Se questo riscontra che effettivamente l'atto è illegittimo, è tenuto ad annullare la cartella in base alle norme sull'autotutela e a concedere lo "sgravio". In tal modo vengono interrotte le procedure di riscossione. Recandosi presso la sede dell'Ente creditore è necessario portare la documentazione che attesti l'infondatezza dell'addebito (ricevute di pagamento e/o documenti attestanti le date dei vari adempimenti). È anche possibile richiedere l'annullamento inviando un'istanza all'ente creditore (l'indirizzo è riportato nella cartella esattoriale nella sezione "dettaglio degli addebiti"). È sempre opportuno inviare l'istanza tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istanza di annullamento dovrà contenere una semplice memoria in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti corredata da documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute».
Occhio ai termini! Si deve fare attenzione ai termini entro i quali si presenta istanza di autotutela, poiché la stessa non sospende i termini utili per ricorrere all'Autorità Competente (a seconda dei casi: Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Tribunale). Pertanto: se l'ente creditore, dopo la verifica della documentazione esibita, riconosce subito l'errore ed annulla la cartella esattoriale, il contribuente deve solo accertarsi che l'ufficio comunichi lo sgravio all'agente della riscossione; se l'ente creditore non riconosce l'errore, o non lo fa subito, il debitore può ricorrere all'autorità giudiziaria competente attraverso un formale ricorso, che deve essere rigorosamente presentato entro i termini previsti dalla legge.
Quando e dove fare ricorso. Termini per il ricorso e autorità competente sono indicati nella cartella esattoriale. Il termine decorre dalla notifica della cartella. Spiega Staffa: «È competente la Commissione Tributaria Provinciale (Giudice Tributario) in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone RAI, tributi locali, eccetera. Il termine di presentazione è di 60 giorni dalla notifica. E' competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in caso di contributi previdenziali. Il termine per la presentazione del ricorso è di 40 giorni; in caso di sanzioni amministrative (tipicamente multe stradali) il termine è di 30 giorni e l'autorità cui ricorrere è il Giudice di Pace territorialmente competente per il luogo ove è avvenuta l'infrazione; se la sanzione è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari...) oppure supera i 15.493,71 euro ci si deve rivolgere al tribunale ordinario».
Difendetevi! Se non si richiede lo sgravio e non si fa ricorso, l'Agente della riscossione tenterà il recupero forzoso del credito. È sempre bene quindi difendersi nel caso di addebito non dovuto, per non dover subire in seguito peggiori conseguenze (fermo dell'auto, pignoramento dello stipendio, eccetera). Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione forzata da parte del concessionario. Chi ha presentato ricorso e ritiene di poter subire gravi e irreparabili danni dal pagamento prima della pronuncia del Giudice, può richiedere la sospensione dell'esecutività della cartella.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
