Il Tirreno

Pisa

Niente parcheggi gratis, via la multa

Niente parcheggi gratis, via la multa

Pochi parcheggi gratuiti in centro. E quindi il Comune non può multare chi non paga nelle strisce blu. Il giudice di pace Marcello Tucceri Cimini ha accolto il ricorso di un automobilista e annullato la sanzione che gli era stata comminata. La sentenza del giudice richiama una decisione della Cassazione. Un caso che farà molto discutere

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PISA. O il Comune provvede a istituire un numero sufficiente di parcheggi gratuiti in centro, o non può multare chi non paga nelle strisce blu. Il giudice di pace Marcello Tucceri Cimini ha accolto il ricorso di un automobilista e annullato la sanzione che gli era stata comminata in via Giovanni De Simone. La sentenza del giudice richiama la decisione della Cassazione (Sezioni unite) numero 116 del 2007, e rileva che, nella zona della presunta infrazione, non esistono spazi, destinati al parcheggio senza dispositivi di controllo della durata della sosta.
 «Rilevata la documentazione in atti - scrive il giudice - la domanda appare fondata. Le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del ricorso rappresentano “esimente” da responsabilità da illecito amministrativo».

 Il disposto dell’art.7 ottavo comma Codice della Strada, recita testualmente che “Nei centri abitati, i Comuni possono con Ordinanza del Sindaco, stabilire areee destinate al parcheggio, nelle quali, la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.

 «Occorre però aggiungere, - dice Tucceri Cimini, che in base alla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nº116/07, datata 9/1/07 «Qualora il Comune, assume l’esercizio diretto del parcheggio con custodia, o lo dia in concessione, ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio, rispettivamente senza custodia, o senza dispositivo di controllo della durata della sosta. Tale pronuncia, scaturisce da una fondata esigenza di tutela del cittadino, data la totale assenza, in molte realtà urbane, in particolare nelle zone del centro, di aree adeguatamente destinate al libero parcheggio, e di conseguenza, nei casi in cui sussista una tale situazione di fatto, vanno disapplicate le delibere Comunali istitutive dei parcheggi a pagamento, nonché i verbali elevati in conseguenza delle stesse, in quanto lesivi della normativa de quo. In conclusione, l’amministrazione comunale di Pisa, non può addurre alcuna fondata giustificazione, alla base delle delibera, istituiva dei parcheggi a pagamento, siti in via Giovanni Di Simone, che è illegittima».

 La sentenza non trova impreparato il Comune, che la impugnerà in tribunale. Spiega la dottoressa Tiziana Lensi, responsabile per la polizia municipale del contenzioso presso la prefettura e il giudice di pace: «Già altre pronunce del giudice di pace pisano rilevano la legittimità degli stalli blu. Le norme sono chiare: il piano urbano del traffico definisce le zone di particolare rilevanza urbanistica nel nostro centro storico, ed è stato regolarmente approvato. Il Comune di Pisa rispetta in pieno la legge». Il Codice della strada afferma che nei centri abitati i comuni possono istituire parcheggi a pagamento, ma nelle immediate vicinanze devono anche riservare una adeguata area destinata a parcheggio gratuito; l’obbligo non sussiste per le zone definite area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, «e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, individuate e delimitate dalla giunta».

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