Il Tirreno

Natura e proteste

Con le moto sui sentieri nel Parco. Il giudice: «Sanzioni legittime»


	Un’escursione in moto su un percorso dell’isola d’Elba (foto di archivio)
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Un’escursione in moto su un percorso dell’isola d’Elba (foto di archivio)

La sentenza: «L’Ente ha il diritto di limitare e regolamentare queste attività»

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PORTOFERRAIO. Le sanzioni comminate ai motociclisti erano giuste. Quelle moto non potevano transitare "fuori strada" lungo la Grande Traversata Elbana. Ci sono voluti sette anni per dirimere la controversia, ma alla fine il pronunciamento è arrivato lo scorso 17 ottobre. Il tribunale ordinario di Livorno ha infatti respinto il ricorso promosso da un endurista elbano (l’organizzatore dell’escursione sanzionata nel 2017 dai carabinieri forestali), con il quale si chiedeva l’annullamento di cinque ordinanze di ingiunzione emesse dal Parco nazionale arcipelago toscano per la violazione del divieto di transito fuori strada nel Parco.

Il raid

La vicenda da cui trae origine il contenzioso risale al novembre 2017, quando gli agenti del raggruppamento carabinieri Parchi - Stazione "Parco" Portoferraio contestarono a un gruppo di motociclisti la violazione del regolamento delle sanzioni amministrative del Parco per il transito sul sentiero denominato Grande Traversata Elbana, in località Vignola, nel comune di Rio.

Il gruppo, costituito da quattro cittadini svizzeri, era accompagnato da una guida locale appartenente a una scuola di formazione sulla guida in fuoristrada. Pertanto, il Parco emise ordinanza di ingiunzione oltre che nei confronti dei trasgressori, anche verso l’obbligato in solido, ossia il soggetto che aveva organizzato l’escursione e fornito in noleggio le moto utilizzate dai trasgressori medesimi.

È stato proprio l’organizzatore decise di impugnare le ordinanze davanti al Tribunale, sostenendo che la violazione contestata era insussistente, in quanto «il tratto di strada in questione è da considerarsi come strada vicinale, e quindi liberamente transitabile, e affermando che anche i sentieri sono da considerarsi strade a tutti gli effetti e che, conseguentemente, la circolazione motorizzata su questi può essere regolata e vietata solo ai sensi del codice della strada tramite un provvedimento specifico dell’ente gestore della strada e non in via generale da un Regolamento del Parco. Del resto la questione della convivenza tra la pratica dell’enduro e la tutela della rete sentieristica è particolarmente complessa. E questo non è di certo il primo caso in cui è scoppiata la polemica tra enduristi e Parco nazionale. Il pronunciamento del tribunale, di certo, crea un precedente importante.

Stop al ricorso

Il Giudice ha rigettato entrambe le motivazioni formulate dall’opponente, confermando che la «Legge 394/1991 attribuisce all’Ente Parco il potere di emanare un piano e un regolamento disciplinante le attività consentite all’interno del territorio protetto al fine di tutelare lo stesso e di perseguire le finalità pubblicistiche dettate dalla legge stessa e ribadendo che tale potere è esercitato sulla base di una legge speciale rispetto al codice della strada».

Una presa di posizione commentata positivamente dal presidente del Parco nazionale Giampiero Sammuri. «Il giudice, oltre a ribadire che la legge 394/1991 è legge speciale rispetto al codice della strada, ha ribadito un principio molto importante, testualmente "Peraltro, non va sottaciuto che, a prescindere dalla natura o qualificazione del "sentiero" in oggetto, trattasi comunque di luogo rientrante nell’area protetta istituita in loco alla cui gestione è demandato l’Ente convenuto il quale ben può prevedere - come accaduto nel caso in oggetto - limitazioni all’accesso o alla circolazione e ciò sempre allo scopo di perseguire quelle finalità di tutela affidategli dalla legge".

Questa è l’ennesima sentenza che convalida l’operato del Parco in tema di violazioni per transito fuori strada e la nuova impostazione dei divieti di circolazione introdotta nella variante al Piano del Parco, adottata nel 2023, ove si prevede l’approvazione di una Carta della circolazione motorizzata, con divieto di circolazione su tutto il resto dei percorsi, risulta pienamente coerente con i principi affermati dal Tribunale».

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di Redazione web