Italia
Mola, il Tar dà ragione ad Asa: sospesa l’ordinanza comunale
Dissalatore: stop al provvedimento sulla strada alternativa per il cantiere. Ma Montagna è soddisfatto: «Non siamo più responsabili per danni a terzi»
CAPOLIVERI. Il Tar della Toscana dà ragione ad Asa, ma l’amministrazione comunale di Capoliveri vede il bicchiere mezzo pieno. Anzi, per il sindaco Walter Montagna è «un’ottima notizia». È il paradosso della nuova puntata della querelle sul dissalatore in costruzione a Mola. Con i lavori ormai partiti, ora l’attenzione si è spostata sulla strada provvisoria che Asa sta realizzando per accedere all’area del cantiere. Una “pista temporanea con funzione di viabilità alternativa” contro cui il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori che ieri il Tribunale amministrativo ha sospeso in via cautelare.
La sezione terza del Tribunale amministrativo della Toscana si è pronunciata su richiesta di Asa. L’azienda aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Capoliveri che sospendeva i lavori di costruzione della viabilità alternativa al cantiere del dissalatore. I giudici Eleonora Di Santo (presidente), Pierpaolo Grauso (consigliere, estensore) e Silvia De Felice (primo referendario) hanno deciso per la sospensione cautelare del provvedimento e fissato al prossimo 18 aprile la trattazione del merito del ricorso.
Il dispositivo della sospensione cautelare è molto duro nei confronti dell’ordinanza del Comune di Capoliveri. Il provvedimento di sospensione dei lavori si basa sull’assunto che, secondo l’amministrazione, la strada di accesso al cantiere «costituirebbe una vera e propria infrastruttura di mobilità, ovvero un’opera di urbanizzazione, come tale sottoposta al regime del permesso di costruire». Questo per i giudici «si scontra con le caratteristiche dimensionali, funzionali e tecniche dell’opera, per la temporaneità e l’assenza di trasformazioni definitive sul territorio».
Anzi, il Tar sottolinea che «la natura di opera temporanea e insuscettibile di determinare trasformazioni territoriali definitive è stata riconosciuta dallo stesso Comune».
Non solo, i giudici hanno anche bacchettato l’amministrazione mettendo nero su bianco il fatto che hanno «il dovere di adoperarsi secondo buona fede e in ossequio al principio di leale collaborazione affinché l’opera venga realizzata, senza che l’esercizio dei poteri di sorveglianza e vigilanza sull’esecuzione dei lavori possa mai tradursi nell’occasione per ritardare, impedire, ostacolare i lavori medesimi»
Nonostante questo Montagna si dichiara soddisfatto: «L’ordinanza del Tar toglie al Comune la responsabilità su ogni eventuale danno a cose e persone – sostiene –. Il punto chiave è che i giudici non assoggettano questo tipo di opera a titolo edilizio. Noi non volevamo avere la responsabilità di dare autorizzazioni su un’opera che noi riteniamo pericolosa. E con questa decisione siamo stati deresponsabilizzati. Insomma: Asa sta costruendo la viabilità alternativa e quest’opera non ha bisogno di una nostra autorizzazione, se accade qualcosa la responsabilità è tutta loro».
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