Il Tirreno

la guerra delle concessioni 

Balneari, il Tar accoglie il ricorso dell’Antitrust: «La proroga è illegittima, serve una gara»

Balneari, il Tar accoglie il ricorso dell’Antitrust: «La proroga è illegittima, serve una gara»

Bocciata la linea del Comune e del Sindacato balneari: «Quella legge nazionale violava le norme europee»

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PIOMBINO. Illegittima, senza una gara pubblica, quella proroga delle concessioni balneari decisa un anno fa dal Comune di Piombino. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale accogliendo il ricorso dell’Agcm, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Il provvedimento quindi deve essere annullato e il Comune dovrà adeguarsi. O appellarsi al Consiglio di Stato.

Una sentenza che ha scatenato le reazioni dello stesso sindaco e dei balneari, i quali si dicono pronti ad andare non solo davanti al Consiglio di Stato ma anche alla Corte di giustizia europea.

Fatto sta che questo round se lo aggiudicano l’Antitrust e quegli imprenditori che, prima ancora, si erano rivolti ai giudici amministrativi.

La determina della discordia è quella firmata il 21 maggio dello scorso anno dal dirigente dell’ufficio demanio marittimo Luca Favali, la numero 408. Con quell’atto la durata delle concessioni demaniali a Piombino era stata estesa fino al dicembre 2033. Alla base c’erano due considerazioni principali: l’applicazione della legge 145 del 2018 e il fatto che «nel comune di Piombino la risorsa spiagge risulta ancora disponibile per nuovi investimenti e pertanto non è esaurita». I balneari parlarono di determina innovativa che applicava correttamente il diritto europeo. Insomma, che non c’era bisogno di andare a gara per il rinnovo delle concessioni visto che la risorsa spiagge era «ancora disponibile» e quindi c’era disponibilità di altre autorizzazioni.

Secondo alcuni imprenditori della zona invece quella determina violava proprio le norme comunitarie e si poneva in contrasto con la prevalente giurisprudenza amministrativa nazionale, in base alla quale è vietato prorogare le concessioni demaniali senza una procedura di evidenza pubblica. Così ricorsero al Tar.

Qualche mese dopo, il 28 luglio, intervenne l’Agcm che diffidò il Comune e invitò il dirigente a rimuovere il provvedimento «per specifiche violazioni dei principi concorrenziali e per la contrarietà della predetta determina dirigenziale con gli articoli 49 e 56 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici».

L’Antitrust assegnò un termine di 60 giorni. Il Comune non si adeguò. E così anche l’Agcm ricorse al Tar, contestando pure la valutazione sulla scarsità o meno della risorsa spiaggia: «Un argomento evidentemente infondato ed erroneo dal punto di vista amministrativo. La scarsità dei beni suscettibili di concessione non va parametrata all’astratta possibilità che un determinato bene demaniale sia oggetto di concessione (nel caso i 12,5 km di costa balneabile), bensì alle concrete possibilità di procedere all’affidamento del bene a soggetti privati per l’esercizio di un’attività economica da valutarsi alla luce delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, nel caso emerge chiaramente che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative sono estremamente limitate, in quanto alle sole 21 concessioni già rilasciate (pari a 2,5 km di costa balneabile) se ne aggiungono, ad oggi, solo altre 9, delle quali solo 4 sono attualmente oggetto di specifiche procedure a evidenza pubblica».

Il Tar ha ritenuto infondate tutte le eccezioni preliminari del Comune e dei balneari, accogliendo invece il ricorso dell’Agcm: «Il Comune di Piombino – scrive il Tar – ha ritenuto di adottare la delibera impugnata quale atto meramente esecutivo della proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, di cui alla legge 2018/145. Viceversa, come fondatamente sostenuto dall’Agcm, il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni di proroga automatica delle concessioni demaniali in essere per contrasto alla normativa eurounitaria».

Il Tar ricorda che si era già espresso anche il Consiglio di Stato il quale aveva ritenuto applicabili i detti principi «anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’articolo 37 del codice della navigazione», sottolineando che «la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione». Principi poi riaffermati dalla Corte di Giustizia europea nel luglio 2016.

«Qualora emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto eurounitario – scrisse il Consiglio di Stato nella sentenza del 2018 – è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall’ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta».

«Deve pertanto ritenersi – conclude oggi il Tar - che la proroga disposta dal Comune e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa siano state disposte in aperta violazione del divieto di applicazione della legge n. 145 del 2018. Per tali ragioni la determina è illegittima e deve essere annullata».

Sulla scarsità della risorsa, il Tar osserva che «la stessa determina 408/2020 accenna alla possibilità di rilasciare concessioni ad altri operatori negli ulteriori 300 metri di costa disponibile, mentre nelle proprie memorie il Comune di Piombino spiega come le ulteriori concessioni potenzialmente rilasciabili siano sette e interessino complessivamente 475 metri lineari; ma ciò è comunque di per sé indicativo della scarsità della risorsa in oggetto». C’è un’ultima considerazione dei giudici e riguarda i concessionari: «Dovrebbero ormai aver acquisito, da oltre un decennio, la piena consapevolezza che il diritto eurounitario osta alla proroga automatica e che, pertanto, al 31 dicembre 2020, le concessioni di cui sono titolari avrebbero perso definitivamente di efficacia, con obbligo per le amministrazioni di procedere al rilascio di nuovi titoli previo espletamento di procedure a evidenza pubblica. La circostanza che, in attesa di un riordino della normativa si sia dato corso a plurime proroghe, peraltro contrastanti con il diritto eurounitario, non vale perciò a fondare un legittimo affidamento circa ulteriori proroghe». —

(Altro servizio a pag. 11)

A.d.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
 

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