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La società Barbatoja non si arrende: «Il nostro pergolato è in regola»

La società Barbatoja non si arrende: «Il nostro pergolato è in regola»

Il titolare della storica azienda che gestisce anche lo stabilimento balnerare precisa il contenuto della sentenza della Cassazione: «Altri ricorsi da discutere, e il nostro manufatto non impatta sull’ambiente» 

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CAMPO NELL’ELBA. «L’ordinanza della Cassazione non boccia il progetto del pergolato dei Bagni Barbatoja». Stefano Martinenghi, titolare della società Barbatoja 1971 e dello stabilimento balneare sulla spiaggia di Fetovaia, precisa il contenuto della ordinanza della Cassazione, in seguito alla quale la stessa società è stata condannata a pagare 7200 euro in spese di lite. L’oggetto del contendere è il maxi pergolato realizzato a monte della spiaggia campese, finito da tempo al centro di un braccio di ferro tra la società e il Comune di Campo nell’Elba.

«La Cassazione – precisa Martinenghi – era chiamata a valutare la sola legittimità della sentenza del Consiglio di Stato citata nell’articolo del Tirreno e da noi impugnata. Perché ha stabilito che nella fascia di rispetto di 10 metri dall’argine del fosso non possono essere realizzate, oltre a nuove costruzioni edili (vietate dalla legge), anche manufatti precari amovibili (invece consentiti dalla legge). La Cassazione ha invece sentenziato che il Consiglio di Stato ha interpretato lo spirito della legge del 1904 che vieta nuove costruzioni nella fascia di rispetto applicandolo al caso concreto nei limiti delle proprie competenze».

L’ordinanza, insomma, dà contro a Martinenghi: «Ne prendiamo atto senza drammi, sia perché i Bagni Barbatoja sono ubicati all’esterno di tale fascia di rispetto, sia perché il progetto di riqualificazione è stato autorizzato dai cinque enti competenti (commissione Ambiente del Comune, Soprintendenza, Capitaneria di Porto, dogana della Guardia di Finanza, Usl) ed eseguito nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato contestata e dei titoli richiesti dal Comune».

Secondo Martinenghi, insomma, la sentenza della Cassazione non ostacola il progetto di riqualificazione sulla spiaggia, né la permanenza del grande pergolato in legno. «A suo tempo è stata trasmessa una nuova Cil (Comunicazione inizio lavori) con planimetrie che non prevedono il chiosco amovibile autorizzato nella fascia di rispetto prima della sentenza del Consiglio di Stato, che non è mai stato posato – dice Martinenghi – la Cil che dunque ha superato la Cila del 2018 citata nell’articolo del Tirreno».

Il titolare dei Bagni Barbatoja annuncia di aver già impugnato di fronte al Tar le due ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Campo, la cui validità sarebbe infondata per l’esistenza della nuova Cil e per una perizia e per l’inesistenza provata in perizia delle sottofondazioni denunciate: «Ne attendiamo l’annullamento – spiega – Senza addentrarmi in tecnicismi è bene si sappia che si sta parlando di un pergolato smontabile in legno di castagno e canne poggiato sulla sabbia a sostegno di vite ansonica, che per questo la legge considera privo di rilevanza edilizia e dunque non può essere ingiunto di demolizione come se si trattasse di una costruzione abusiva».

Martinenghi, inoltre, sottolinea come non sia vero che la maggior parte delle strutture fossero realizzate entro dieci metri dal fosso: «L’unico nuovo chiosco in concessione che non l’avrebbe rispettata, non è stato installato». E nega di aver dialogato con il Comune per un eventuale spostamento del pergolato: «La struttura come s’è visto è legittima, è autorizzata nelle pluridecennali concessioni demaniali e sta bene dov’è – dice –, è vero invece che la Barbatoja 1971 srl si è offerta di dotare la spiaggia su propri terreni confinanti con la stessa e a proprie spese, decine di migliaia di euro, dei wc e delle docce che incredibilmente ancora mancano in una località come Fetovaia. Un’assenza incivile che crea disagi per migliaia di turisti. La stessa società si è offerta di eseguire empre a proprie -spese centinaia di migliaia di euro - le opere idrauliche pubbliche per la definitiva messa in sicurezza dell’area (compreso un ponte carrabile per le auto); senza avere ancora ricevuto risposta. Che è dovuta perché un sindaco non può rifiutare offerte economiche ingenti a beneficio della collettività e del bilancio comunale senza giustificazioni, a prescindere da chi le formula». –

© RIPRODUZIONE RISERVATA



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