Il Tirreno

ordinanza della sindaca 

I lavoratori del Comune autorizzati a operare in “smart working”

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campiglia

Il Comune di Campiglia Marittima ha attivato il lavoro agile. La disposizione arriva con una ordinanza della sindaca Alberta Ticciati come ulteriore misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Escluse le attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale, individuate dalla stessa ordinanza, si istituisce la possibilità del lavoro “agile”, detto anche smart working, per i dipendenti comunali. «Considerato che l’esplosione del Covid-19 rappresenta la più grande emergenza sanitaria che si ricordi – afferma la sindaca Ticciati – sia in osservanza delle disposizioni ministeriali, sia per la volontà di contribuire in qualsiasi modo alla tutela della salute dei nostri lavoratori e della collettività, abbiamo messo in atto gli interventi necessari per tutelare i lavoratori, ma allo stesso tempo continuare a garantire i servizi ai cittadini». Da subito quindi, previa organizzazione dei singoli Dirigenti dei vari settori, i dipendenti potranno operare dalla propria abitazione.

Il vantaggio del lavoro agile è anche quello di non far spostare le persone con mezzi propri o mezzi pubblici. La modalità smart è subordinata al fatto che il dipendente dichiari di essere preventivamente ed autonomamente dotato di un dispositivo informatico, di una connessione internet protetta e di un numero telefonico su cui essere contattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa .

Il provvedimento della sindaca, in coerenza con le leggi vigenti, dà mandato ai dirigenti del Comune di adottare per tutta la durata dello stato di emergenza le misure organizzative temporanee, nei confronti di tutti i dipendenti dell’Ente, favorendo i lavoratori maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido e della scuola d’infanzia, i lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992, il recupero di ore in eccedenza maturate e la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, l’orario di lavoro giornaliero flessibile, sempre nel rispetto delle 36 ore settimanali. Destinatari di tali misure saranno tutti i lavoratori senza distinzione di categoria, di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, al fine di garantire, ove possibile, la prosecuzione dei servizi in via ordinari. —

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