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Non segnala l’inquilino, rischia 3 mesi d’arresto

Non segnala l’inquilino, rischia 3 mesi d’arresto

La proprietaria non ha comunicato l’avvenuta locazione di un appartamento per quindici giorni nel centro del paese

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SAN VINCENZO. Disturbati dal continuo via vai di persone sulle scale del condominio. Un entrare e uscire dall’androne condominiale a tutte le ore. Sembra sia stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza a chi si è preso la briga di chiedere ai Carabinieri di verificare la situazione. Il risultato è la segnalazione alla Procura della Repubblica di Livorno di una donna, proprietaria di una abitazione nel pieno centro di San Vincenzo, per avere omesso di comunicare all’Autorità di Pubblica sicurezza l’avvenuta locazione del proprio immobile per i primi 15 giorni di settembre. . È il risultato a cui sono giunti i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio. Anche sul conto della turista straniera sono in corso ulteriori accertamenti.

La proprietaria dell’appartamento rischia l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro. A prevederlo è il cosiddetto decreto sicurezza bis, convertito in legge nell’agosto scorso, che ha esteso anche agli affitti brevi l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica sicurezza le informazioni sulle persone alloggiate.

La disposizione del decreto sicurezza bis può suonare superflua a molti locatori, già abituati a chiedere e trasmettere i documenti d’identità dei propri inquilini, ma serve a mettere nero su bianco un vincolo in un certo senso “sospeso”, che negli ultimi anni era rimasto nel limbo normativo e aveva fatto perno su circolari ministeriali e frammentate regole o prassi locali. In pratica, gli stessi obblighi già previsti dall’articolo 109 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza per i gestori degli esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive si applicano oltre che ai proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, valgono ora anche per chi affitta o subaffitta “immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.

Il termine perentorio della comunicazione è entro le sei ore successive dall’arrivo del turista nel caso di soggiorni superiori alle ventiquattro ore, mentre è con immediatezza nel caso invece che si tratti di soggiorni inferiori alle ventiquattro ore. Da ricordare, inoltre, che chi affitta o subaffitta una stanza di casa, anche per una sola notte, è tenuto a comunicare i dati dell’inquilino all’Autorità di Pubblica sicurezza. —
 

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