Gioco
Truffa aggravata, medico prosciolto La Corte dei conti l’aveva condannato
Al dottor Menchini Fabris, era stato imposto il risarcimento all’Asl di 15mila euro per aver svolto la libera professione durante il congedo parentale
pisa
Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. È la sentenza del gip del Tribunale di Livorno Antonio Del Forno nei confronti del dottor Fabrizio Menchini Fabris, 41 anni, di Pisa, per il quale anche il pm aveva chiesto il proscioglimento in udienza preliminare dall’accusa di truffa aggravata.
I fatti che il giudice ha ritenuto privi di rilevanza penale sono gli stessi per i quali il medico è stato condannato dalla Corte dei conti a risarcire l’Asl di Livorno (l’urologo lavora all’ospedale Villamarina di Piombino) con circa 15mila euro. Per i giudici contabili durante il periodo di congedo parentale avrebbe svolto, senza autorizzazione, la libera professione in tre strutture private. Due sentenze opposte con una che contesta un danno erariale e l’altra che esclude la volontà di truffare il datore di lavoro.
Il medico, difeso dagli avvocati Nicola Colombini e Francesco Monceri, dal 3 agosto 2015 al 9 gennaio 2016 ha usufruito di un congedo parentale. I carabinieri del Nas di Livorno lo avevano indagato contestandogli l’attività privata da libero professionista nonostante l’assenza dal posto di lavoro durante la quale continuava a percepire un’indennità.
Menchini Fabris è stato assunto dall’Asl 6 con un rapporto di lavoro non esclusivo. «Era pertanto convenuto tra le parti che il dottor Menchini potesse svolgere (o meglio, continuare a svolgere) attività di lavoro libero professionale – si legge nella sentenza del gip – Ne consegue che in tale regime di lavoro l’attività libero professionale può essere esercitata in piena discrezionalità, e che pertanto nessuna autorizzazione doveva essere richiesta dal dottor Menchini per continuare a esercitate l’attività libero professionale».
Non solo. Per il giudice l’urologo «ha agito in maniera trasparente senza utilizzare alcuna condotta artificiosa al fine di conseguire l’indennità per congedo parentale, né abbia posto in essere alcun artificio o raggiro al fine di occultare il fatto che, durante la fruizione del congedo parentale, egli stava continuando ad esercitare attività libero professionale, avendo fedelmente dichiarato al fisco i compensi conseguiti. Il fatto poi che l’attuale imputato, avendo continuato a svolgere nel periodo di congedo attività libero professionale, avesse effettivamente diritto a detta indennità è questione che non assume alcun rilievo sotto il profilo penale». Di qui la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
PIETRO BARGHIGIANI
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google