Sicurezza
Porto turistico, Comune condannato
Accolto il ricorso di Aethalia e Porto Antico: annullati gli atti relativi al rilascio e alla gestione della concessione demaniale
PORTO AZZURRO. Il Comune di Porto Azzurro ha perso la battaglia legale (almeno il primo round) contro le società Aethalia Yacht Agency e Marina Porto Antico. Una battaglia a suon di ricorsi amministrativi, andata avanti lontano dai riflettori da oltre due anni e legata in modo stretto alla concessione e gestione del porto turistico, cuore pulsante di Porto Azzurro.
Ebbene, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Simoni è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di Aethalia Yacht Agency e di Marina di Porto Antico, pari a 5mila euro complessivi. Non solo. La sentenza del tribunale amministrativo della Toscana ha dichiarato l’illegittimità di tutto il volume di atti pubblici approvati dall’amministrazione comunale e relativi al porto turistico, a partire dalla delibera del consiglio comunale del febbraio 2015 per il nuovo regolamento di gestione del demanio marittimo, fino al rilascio della concessione demaniale al Comune stesso (in due diverse occasioni) e alla successiva concessione dei servizi portuali alla Forti Yachting Partners.
I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la modalità scelta dal Comune di Porto Azzurro per l’attribuzione della concessione demaniale di 10.200 metri quadrati, relativa all’approdo turistico da 101 posti barca, nonostante il Ministero dei Trasporti, in un parere richiesto dalla giunta Simoni, avesse dichiarato come legittime le procedure intraprese dal Comune longonese. La sentenza, di fatto, smentisce il parere rilasciato dal governo centrale.
La battaglia legale.
Il ricorso amministrativo è stato presentato nel 2015 dalle società Aethalia Yacht Agency e Marina di Porto Antico contro il Comune di Porto Azzurro e nei confronti di Forti Yachting Partners, Bertocci Montaggi e D’Alarcon. Tutte queste società avevano partecipato alla procedura comparativa per la concessione demaniale del porto turistico, che il Comune aveva rilasciato a sé stesso con un’istanza presentata il 6 marzo del 2015.
Al centro della contestazione dei ricorrenti il fatto che la «procedura comparativa avesse quale oggetto occulto anche l’affidamento dei servizi portuali» e, soprattutto, la «confusione in capo al Comune delle qualità di autorità concedente e partecipante alla gara». Non solo. Le società denunciavano «l’inserimento ad opera dello stesso Comune di alcune previsioni favorevoli nel regolamento di gestione del Demanio marittimo (veniva attribuito il punteggio massimo per i requisiti di capacità tecnica ed economica al richiedente che avesse rivestito la qualifica di ente pubblico)». In pratica il ricorso puntava sul mancato rispetto da parte del Comune dei principi di imparzialità, non discriminazione e ragionevolezza cui avrebbe dovuto ispirarsi la procedura comparativa. Il ricorso presentato è stato in questi due anni rafforzato con sei ricorsi per motivi aggiunti, che le società ricorrenti hanno presentato seguendo, in una sorta di partita a scacchi amministrativa, le mosse compiute dall’ente in questi due anni.
La difesa del Comune.
L’amministrazione guidata dal sindaco Simoni si è costituita in giudizio e si è difesa dai ricorsi di Aethalia e Porto Antico, confermando la bontà del metodo seguito per il rilascio della concessione demaniale al Comune stesso. Inoltre il Comune ha puntato sulla carenza di intesse dei ricorrenti, dal momento che Aetahlia e Marina non avevano partecipato al successivo bando per la concessione dei servizi portuali del maggio 2015. L’amministrazione, inoltre, aveva provveduto nel febbraio del 2016 a revocare gli atti relativi alla concessione demaniale, intraprendendo una nuova procedura a cui i ricorrenti non hanno partecipato, dopo aver riscosso il parere positivo del ministero dei trasporti.
La sentenza.
I giudici amministrativi toscani, tuttavia, hanno stroncato l’impostazione difensiva del Comune di Portoferraio, accogliendo il ricorso principale e tutti gli atti per motivi aggiunti presentati dai ricorrenti. «È evidente - hanno spiegato i giudici del Tar – che i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza sono stati totalmente disattesi dal Comune di Porto Azzurro il quale, assommando in sé le qualità di soggetto concedente e partecipante alla gara, ha impedito lo svolgimento di una competizione imparziale tra i concorrenti. Per questo il ricorso deve essere accolto».
La sentenza, di fatto, pone dei punti interrogativi sul modello di gestione delle concessioni demaniali e della gestione dei servizi ad essa legati. Interrogativi che valgono per Porto Azzurro, come per altri comuni dell’isola. Il Comune ha adesso la possibilità di impugnare la sentenza del Tar toscano, presentando un ricorso al Consiglio di Stato.
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